Bravo Frisoli.
Il quesito verteva sulla validità di un contratto di 6+6 (art. 27 L. 392/78) instaurato in una villetta ad uso di civile abitazione(categoria catastale A/7 o A/8).
Il 6+6 si applica ad immobili adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, di interesse turistico ed alberghiere.
Si potrà fare opposizionema risulterà sterile.
Inoltre, il risarcimento (indennità per la perdita dell'avviamento) è dovuto se l'attività comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori, nonchè destinati all'esercizio di attività prefessionali.
Se questa Srl ha solamente la sede legale e per di più utilizzando un contratto di locazione impropio, sono certo che non gli spetterà niente e in caso di intervento del Tribunale la proprietà dovrà consegnare all'IVG la villa libera.