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RTICOLO 10 DIRITTO DI RECESSO Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra parte. A titolo di corrispettivo dell’esercizio del diritto di recesso è dovuta da ciascuna parte una somma pari al … %* della provvigione pattuita. Nel caso di incarico conferito in esclusiva ai sensi dell’art. 9 il venditore potrà recedere gratuitamente fino al 10° giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo per il restante periodo di vigenza dell’incarico. Resta inteso che, in ogni caso, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo fino a che non venga comunicata una proposta di acquisto conforme all’incarico ricevuto. Nel caso di contratto concluso al di fuori dei locali commerciali si applica il cd. Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005 accordo fiaip anama fimaa con associazione consumatori Regione Piemonte datata 2010
Signori vi ringrazio per i vostri consigli anche se sono discordanti ma facendo una ricerca su GOOGLE relativamente ad un eventuale disdetta anticipata sarei decisamente in mora in quanto i vari articoli su CAMERA DI COMMERCIO ed anche leggi EUROPEE ESCLUDONO purtroppo la casistica se relativa agli IMMOBILI ma è relativa ai beni di consumo e servizi, ma nelle Esclusioni ci sono purtroppo la Case ed i relativi contratti.Credo di avere interpretato bene quanto dicono e sono dispiaciuto mi ero illuso circa la fattibilità.
Ma allora quella dei due gg cos era?Si perchè il decreto ti impone di rendere edotto il cliente o metti il diritto di recesso come clausola nell'incarico e quindi alla firma finale di approvazione dei punti. Oppure dovresti dirlo a voce che il cliente ha la facoltá di ripensarci entro 10 giorni. Il far finta di niente che porta il cliente a poter usufruire dei 60 giorni. Tutto questo se l'incarico viene firmato al di fuori dei locali commerciali del professionista dentro non vi è alcuna possibilitá di recesso.
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