Assolutamente no.
La Cassazione ha esplicitamente chiarito che il datore di lavoro non può mai impedire al proprio dipendente di avere un secondo lavoro, se in orario compatibile e svolto per un settore non in diretta concorrenza
Cass. sent. n. 13196/2017.
Se invece fosse in concorrenza servirebbe l'autorizzazione.
E persino in caso di dipendente pubblico (per il quale è generalmente vietato avere un secondo lavoro) ci sono alcune casistiche per le quali NON serve autorizzazione del datore di lavoro:
- gli incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- la percezione di profitti derivanti da opere dell’ingegno o da invenzioni industriali di cui il dipendente sia autore o inventore (si pensi al pubblico dipendente che ha scritto un libro e percepisce i diritti d’autore);
- la partecipazione a convegni e seminari. Un pubblico dipendente, se competente in un certo ambito, può essere chiamato a relazionare a un convegno e percepire un compenso dagli organizzatori;
- gli incarichi per i quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate. Ovviamente il rimborso spese è cosa diversa dal compenso;
- i casi in cui il dipendente, per lo svolgimento dell’incarico, è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Sono, queste, situazioni in cui il lavoratore non riveste, sia pure per qualche tempo, un ruolo attivo nell’amministrazione alla quale appartiene;
- coloro che lavorano presso sindacati, se si tratta di incarichi conferiti dalle stesse organizzazioni;
- le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, e quelli di docenza e di ricerca scientifica.