Dal 01/02/2022 è entrata in vigore la L 238/2021, nella quale viene modificato l’art. 5 c. 3 legge 39/89 con la seguente:
« L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attivita' svolta in qualità di dipendente di ente pubblico (con eccezione dei dipendenti pubblici part-time non superiore al 50%) o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Con la L.5/08/2022, n. 118, art. 28 è stata ripristinata la compatibilità tra l’agente immobiliare e la dipendenza o collaborazione di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia.
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, e' inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio
dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di
dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di
mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e
seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia rimane
assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi
controlli».
Permane l’incompatibilità dell’esercizio dell’attività professionale di agente di affari in mediazione con quella di amministratore condominiale (MISE n 128364 del 22/05/19).