TRUCCOPARRUCCO

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la Legge 174/2005 dell'acconciatore lo qualifica come "attivtà professionale":
" La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione."
quindi se l'avviamento non è dovuto,a detta dell'art. 35 c.c., per le attività professionali a mio avviso un acconciatore non ha diritto all'avviamento commerciale.
Poi se un acconciatore nel suo negozio ha la prevalente attività di vendita prodotti cosmetici è un altro discorso.
 

Pennylove

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quindi il locatore, visto che non c'è perdita di avviamento, potrà affittare i locali liberati ad un'altra attività uguale a quella uscente anche nell'anno successivo al rilascio dei locali?

Se una volta avvenuto il rilascio, l’immobile, destinato all’esercizio di attività:

a) commerciale, industriale o artigianale o di interesse turistico (attività che godono della tutela piena) e non destinate all’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo o transitorie;

b) assistite dalle prescritte autorizzazioni amministrative e in osservanza delle vigenti norme sanitarie;

c) con diretto contatto con il pubblico;

viene adibito da chiunque (locatore compreso) all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente, l’indennità è addirittura doppia, sempre che la suddetta attività venga iniziata entro un anno dalla cessazione dell’attività precedente (art. 34, co. 2 della legge n°392/1978): ciò al fine di evitare che il nuovo esercente possa sfruttare le potenzialità economiche dell’esercizio precedente. L’indennità suppletiva, in questo caso, deve essere liquidata all’inizio dell’esercizio della nuova attività (con riflessi fiscali distinti in capo al locatore e al conduttore).


la Legge 174/2005 dell'acconciatore lo qualifica come "attivtà professionale":" La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione."quindi se l'avviamento non è dovuto,a detta dell'art. 35 c.c., per le attività professionali a mio avviso un acconciatore non ha diritto all'avviamento commerciale.

Poi se un acconciatore nel suo negozio ha la prevalente attività di vendita prodotti cosmetici è un altro discorso.

Ad avviso di chi scrive, l’attività di acconciatore, come disciplinata dalla legge n°174/2005, in luogo pubblico o privato, non ha carattere professionale (e non preclude, pertanto, il diritto alla indennità di avviamento commerciale), ma ha natura di attività imprenditoriale artigiana, sia essa individuale che in forma societaria, dato il prevalere degli elementi commerciali (servizi e trattamenti offerti dall’impresa di acconciatore), rispetto a quelli personali e professionali: il riferimento alla professione (corso di qualificazione della durata di due anni ecc.) contenuto nella legge citata ha riguardo alla necessaria preparazione tecnico-pratica di chi svolge l’attività di acconciatore: in ogni caso, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno del diritto all’avviamento – laddove vi fosse contestazione tra le parti – spetta solo al magistrato che è chiamato ad esprimere un giudizio di merito sulla base degli elementi concreti che gli vengono offerti dalle parti.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Attività professionale non è da confondersi con "Libera professione" che preclude l'indennità di avviamento..
L'etimologia della parola professionista deriva da "professare" cioè essere fedele a degli statuti ordinistici o regolamentanti una attività, che un tempo poteva anche essere artigianale od artistica, mentre il termine free-lance deriva dal termine medievale inglese usato per un mercenario (free-lance ovvero Lancia-Indipendente o Lancia-libera), cioè, un soldato appunto professionista che non serviva un signore specifico, ma i suoi servizi potevano essere al servizio di chiunque lo pagasse.
Il parrucchiere, barbiere e estetista svolgono si attività professionale e necessitano di formazione professionale ma sono Imprenditori artigiani e non liberi professionisti
Il Libero professionista è un lavoratore che svolge un'attività economica a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale. L'attività svolta da tale soggetto è detta Libera Professione
 

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