E' una ipotesi che non mi sento di escludere anche se il consiglio è quello di richiedere tramite il proprio commercialista una conferma all'agenzia delle entrate.
In effetti, la guida fiscale, fa propria l'indicazione fornita a suo tempo dalla circolare 44/e del 2001 che indicava quanto segue: "Appare utile evidenziare che l'applicazione dell'agevolazione in argomento non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato.
In caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito dell'agevolazione in argomento non possono goderne nuovamente, salvo che il trasferimento abbia ad oggetto quote dello stesso bene. "
Ora è evidente che, pur non sottolineandolo la circolare che la "diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato" si possa applicare anche ai trasferimenti IVA, mi sembrerebbe insensata qualsiasi forma di interpretazione restrittiva.
Ma si tratta di un'estensione che sarebbe meglio verificare prima... magari con apposita interrogazione all'agenzia delle entrate.