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Cassazione – sentenza 21.04.99
n.5056:
“l'amministratore di condomini non è soggetto alle scritture contabili ed IVA solo
quando, non esercitando altra professione, gestisca l'amministrazione di un
condominio senza mezzi organizzati; viceversa è soggetto agli obblighi fiscali
l'amministratore -anche non abituale- che esercita professionalmente un'altra
attività di lavoro autonomo.”
Il punto della
questione è: la presenza o meno di mezzi organizzati ma, più in generale, con quale
livello di professionalità l’attività di amministrazioni condominiali venga espletata.
SI apre la partita IVA o quanto meno SI è soggetto alle norme IVA e
quindi alla tenuta della contabilità ed alla relativa fatturazione dei
compensi percepiti dal Condominio, quando:
a) l’attività di amministratore viene svolta con professionalità (vedere
sentenza Cassazione 21.04.1999), quindi per più condomìni, con mezzi
organizzati ecc…
b) si aggiunge l’attività di amministratore ad una professione inerente, già
esercitata in precedenza; questo vale anche se si amministra solo il
condominio in cui si abita, purtroppo;
c) nei casi a) e b) occorre emettere la fattura con IVA al 20% e subire la
ritenuta d’acconto del 20%.
Normativa: Legge delega n. 30/2003 (legge Biagi n.d.a.) che ha introdotto per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio, poi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 (artt. 70-73). Da ultimo: Fornero, la legge n.92/2012 e in particolare sulle false partite IVA. La circolare in oggetto si apre ricordando che la riforma del lavoro Fornero ha introdotto l’art. 69 bis nel Decreto legislativo 276/2003 con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite IVA in regime di monocommittenza. Attraverso la previsione di presunzioni legali circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, la riforma ha cercato di arginare il fenomeno delle false partite IVA.
(Grazie
)