Simo85

Membro Junior
Amm.re Condominio
Non dovrebbe esserci una legge, ma avendo pochissimi stabili da amministrare la mia attività non rientra appieno nell'ambito dei professionisti, superato un tot di stabili l'attività diventa sistematica, abituale e organizzata pertanto soggetta agli obblighi IVA. Solitamente il numero massimo di condomini senza IVA è fino a 5. Io ora verso la ritenuta.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Non dovrebbe esserci una legge, ma avendo pochissimi stabili da amministrare la mia attività non rientra appieno nell'ambito dei professionisti, superato un tot di stabili l'attività diventa sistematica, abituale e organizzata pertanto soggetta agli obblighi IVA. Solitamente il numero massimo di condomini senza IVA è fino a 5. Io ora verso la ritenuta.

Allora lo spartiacque non e' il numero di stabili ma l'organizzazione che qualifica l'esercizio di arte o professione ai sensi dell'articolo 5 dpr 633 1973

"Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse."

Diciamo che il confine e' molto sfuocato.Virtualmente potresti rientrare nella definizione qualora ti organizassi anche con due stabili.
Certo con un numero maggiore la contestazione e' piu' facile.
 

Alikè.Alice

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Qual'e' il riferimento di legge?

Ho trovato questo:
Cassazione – sentenza 21.04.99
n.5056:

“l'amministratore di condomini non è soggetto alle scritture contabili ed IVA solo
quando, non esercitando altra professione, gestisca l'amministrazione di un
condominio senza mezzi organizzati; viceversa è soggetto agli obblighi fiscali
l'amministratore -anche non abituale- che esercita professionalmente un'altra
attività di lavoro autonomo.”

Il punto della
questione è: la presenza o meno di mezzi organizzati ma, più in generale, con quale
livello di professionalità l’attività di amministrazioni condominiali venga espletata.

SI apre la partita IVA o quanto meno SI è soggetto alle norme IVA e
quindi alla tenuta della contabilità ed alla relativa fatturazione dei
compensi percepiti dal Condominio, quando:
a) l’attività di amministratore viene svolta con professionalità (vedere
sentenza Cassazione 21.04.1999), quindi per più condomìni, con mezzi
organizzati ecc…
b) si aggiunge l’attività di amministratore ad una professione inerente, già
esercitata in precedenza; questo vale anche se si amministra solo il
condominio in cui si abita, purtroppo;
c) nei casi a) e b) occorre emettere la fattura con IVA al 20% e subire la
ritenuta d’acconto del 20%.
Š
Normativa: Legge delega n. 30/2003 (legge Biagi n.d.a.) che ha introdotto per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio, poi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 (artt. 70-73). Da ultimo: Fornero, la legge n.92/2012 e in particolare sulle false partite IVA. La circolare in oggetto si apre ricordando che la riforma del lavoro Fornero ha introdotto l’art. 69 bis nel Decreto legislativo 276/2003 con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite IVA in regime di monocommittenza. Attraverso la previsione di presunzioni legali circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, la riforma ha cercato di arginare il fenomeno delle false partite IVA.

(Grazie:ok:)
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Ho trovato questo:
Cassazione – sentenza 21.04.99
n.5056:

“l'amministratore di condomini non è soggetto alle scritture contabili ed IVA solo
quando, non esercitando altra professione, gestisca l'amministrazione di un
condominio senza mezzi organizzati; viceversa è soggetto agli obblighi fiscali
l'amministratore -anche non abituale- che esercita professionalmente un'altra
attività di lavoro autonomo.”

Il punto della
questione è: la presenza o meno di mezzi organizzati ma, più in generale, con quale
livello di professionalità l’attività di amministrazioni condominiali venga espletata.

SI apre la partita IVA o quanto meno SI è soggetto alle norme IVA e
quindi alla tenuta della contabilità ed alla relativa fatturazione dei
compensi percepiti dal Condominio, quando:
a) l’attività di amministratore viene svolta con professionalità (vedere
sentenza Cassazione 21.04.1999), quindi per più condomìni, con mezzi
organizzati ecc…
b) si aggiunge l’attività di amministratore ad una professione inerente, già
esercitata in precedenza; questo vale anche se si amministra solo il
condominio in cui si abita, purtroppo;
c) nei casi a) e b) occorre emettere la fattura con IVA al 20% e subire la
ritenuta d’acconto del 20%.
Š
Normativa: Legge delega n. 30/2003 (legge Biagi n.d.a.) che ha introdotto per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio, poi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 (artt. 70-73). Da ultimo: Fornero, la legge n.92/2012 e in particolare sulle false partite IVA. La circolare in oggetto si apre ricordando che la riforma del lavoro Fornero ha introdotto l’art. 69 bis nel Decreto legislativo 276/2003 con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite IVA in regime di monocommittenza. Attraverso la previsione di presunzioni legali circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, la riforma ha cercato di arginare il fenomeno delle false partite IVA.

(Grazie:ok:)
Appunto non e' un problema di quanti stabili gestisci ma di organizzazione.
Gia' se hai un ufficio e introiti superiori ai 5000 euro potrebbero farti una contestazione.
Purtroppo il confine non e' ben delineato dalla legge.
 

Simo85

Membro Junior
Amm.re Condominio
Giustissimo ciò che dite entrambi, ho menzionato il numero di condomìni perché alcuni amministratori aprono la partita IVA superati i 5 condomini anche perché entro i 5 é difficile superare i 5000 euro annui. Comunque grazie!
 

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