Il ricevimento è cosa diversa dal ritiro della raccomandata in giacenza.Certo che un avvocato che prima ti scrive che vuole una tua risposta "entro 5 giorni dal ricevimento" e poi si rimangia la parola e deposita decreto ingiuntivo senza nemmeno aspettare che ritiri la raccomandata...
Il ricevimento della lettera si ha nel momento in cui il postino lascia in cassetta l'avviso (si tratta di una applicazione dell'art. 1335 c.c.).
Il ritiro della raccomandata è del tutto irrilevante, ripeto, se un soggetto non ritira la raccomandata in giacenza essa si considera comunque ricevuta.[DOUBLEPOST=1403197083,1403196818][/DOUBLEPOST]quindi l'avvocato poteva agire, a rigore, dal quinto giorno successivo a quello in cui il postino ha immesso la ricevutina nella tua cassetta postale.
Ad ogni buon conto, i tempi rilevanti per l'azione (e per accertare l'inadempienza) non sono quelli arbitrari che assegna l'avvocato nella propria lettera, bensì quelli pattuiti in contratto.
In estrema sintesi, se il locatore non riceve il pagamento del canone e ritiene di averne diritto, può depositare ricorso per ingiunzione anche senza effettuare alcun sollecito, scritto od orale; l'importante è che siano stati superati i termini pattuiti in contratto (generalmente, il quinto giorno dall'inizio del mese).
Comunque è inutile accanirsi su un aspetto privo di rilievo (se l'avvocato doveva usare, oppure no, maggiore sensibilità).
Quel che conta è valutare se, alla luce della scrittura privata, dovevi pagare (oppure no) le residue mensilità.