La fattispecie che hai esposto è riconducibile nell’ambito dell’art. 907 (Distanza delle costruzioni dalle vedute) del codice civile. Nel momento in cui si è acquisito il diritto di avere vedute dirette sul fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza inferiore di tre metri, distanza da misurarsi tra il fondo del vicino e la facciata del muro in cui si aprono le vedute.
I termini “costruzioni” o “fabbricare” utilizzati dal suindicato articolo non riguardano esclusivamente i manufatti in calce e mattoni o cemento, vale a dire le opere che hanno le caratteristiche di un edificio, o comunque di un fabbricato in muratura, ma – come evidenziato dalla Suprema Corte – comprende ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa consistenza (Cass. n°12097/1995), indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa (tra le molte Cass. n°17802/2005).
Le vedute, infatti, implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché che ogni costruzione che viene a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa (Cass. n°5390/1999).
Conclusione: se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono presenti vedute (dirette od oblique), essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, onde evitare che l’esercizio del diritto di veduta possa essere disturbato od ostacolato. Pertanto, nel caso prospettato, solo se la recinzione metallica in oggetto è stabile e (come suppongo) non fissata con collegamento precario e se, in concreto ostacola la veduta, sussiste l’obbligo di rispettare la distanza fissata dalla norma citata.