@Giuseppe Di Massa ti assicuro che si pyò fare.
Non per niente abbiamo fatto una discussione di non so quante pagine un paio di settimane fa.
Potresti dirmi quale discussione perpiacere.
La Camera di Commercio riconosce questa figura, quando si tratta di Ditta o Società immobiliare.
Fidati.
Mi sembra strano che una Camera di Commercio accetti che un dipendente di una sociètà immobiliare senza i requisiti svolga mediazione. La legge parla chiaro e sono anche state aumentate le sanzioni penali dopo la prima sanzione amministrativa anche nei confronti di colui che ha aiutato altri a svolgere mediazione abusivamente.
Ricordo che :
Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per l’esercizio della attività di mediazione tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa (decreto 26/10/2011 art. 3 c.2).
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 39 del 3.2.1989 e successive modificazioni (Legge finanziaria 2007), l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione senza l’iscrizione nel Ruolo comporta la
sanzione amministrativa da € 7.500,00 a € 15.000,00 e la restituzione delle provvigioni percepite.
Dal 15/02/2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. legge Lorenzin) che modifica l’art.8 della L.39/1989 e l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione), inasprendo le sanzioni per gli abusivi.
Le modifiche prevedono che coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa (
prima ci volevano 3 sanzioni amministrative,
ora ne basta una), si applicano le pene previste dall’
art. 348 del Codice penale, e dall’art. 2231 c.c. (mancanza di iscrizione), ovvero una sanzione penale pecuniaria da
10.000€ fino a 50.000€ e la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica inoltre la pena della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (art 12 L11/01/2018 n.3).
Se è cambiato qualcosa ditemelo.
Grazie.