Nel caso di specie il reddito effettivo dovrebbe essere dichiarato da entrambi i soggetti proprietari, essendo ininfluente la circostanza che il contratto di locazione sia stipulato da uno solo di essi. Fabrizio ha citato giustamente l'articolo 26, co. 1. del DPR n°917 del 1986 (Tuir), ma il successivo co. 2 sancisce che in caso di contitolarità della proprietà "il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto". Pertanto che il comproprietario che non abbia sottoscritto il contratto, dichiari, pro quota, solo la r.c. rivalutata aumentata di un terzo (unità immobiliare tenuta a disposizione), appare, a mio avviso, posizione fiscale assai dubbia e a rischio di accertamento tributario....senza, poi, considerare il fatto che il comproprietario, in quota di minoranza, nel caso di mancata percezione, diventerebbe titolare di un diritto di credito, corrispondente all'ammontare della propria quota, nei confronti del comproprietario che abbia (eventualmente) trattenuto l'intero importo della locazione.
Quanto, infine, ai rapporti tra comproprietari è da osservare che la locazione, in quanto contratto, produce effetti obbligatori tra i soli contraenti - locatore e conduttore - e a poco rileva l'assetto proprietario dell'immobile: secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sugli immobili oggetto di comunione concorrono - in difetto di prova contraria - pari poteri gestori. Ne consegue:
a) che anche un solo comproprietario può stipulare il contratto di locazione avente in oggetto un immobile in comunione anche senza la procura dell'altro comproprietario (art. 1105 cod. civ.);
b) che anche il comproprietario che non abbia sottoscritto il contratto di locazione, è tenuto a rispettare il rapporto locativo.