Re: Inviata proposta "vaga" via mail. Non ho mai risposto e ora
Proviamo, come giustamente suggerisce Roby, a precisare:
Cito da punto-informatico:
"Cerchiamo di capire prima di tutto, cosa sia un documento e se l'e-mail possa esserlo: documento (da docere: insegnare, far conoscere) è, nel senso originario del termine, qualche cosa che fa conoscere un fatto (5), quindi è "qualche cosa" che rappresenta un fatto di rilievo giuridico. Con l'avvento dell'informatica quel legame indissolubile del documento con la cosa è venuto meno e, quindi, si è arrivati a definizioni più "moderne e tecnologiche" come quella di documento informatico contenuta nel tanto criticato Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal DPR 7 aprile 2003, n.137): il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Alla luce di ciò l'e-mail - nel momento in cui rappresenta al suo interno atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, come una qualsiasi lettera, telefax, telegramma, fotografia etc. - è un documento!"
Poi, sempre da punto-informatico:
"La "firma elettronica" (e anche la stessa "firma digitale") e la "sottoscrizione cartacea" sono per loro natura ontologicamente diverse. Se la sottoscrizione cartacea assumeva sino a poco tempo fa valore determinante ed indispensabile per ricercare la paternità del documento ed assicurarne, in maniera più o meno sicura, la provenienza "incorporandosi" materialmente con lo stesso (senza comunque - ripetiamolo - assicurare con assoluta certezza la paternità e l'immodificabilità dello stesso), oggi la firma elettronica assolve funzioni simili in maniera ovviamente diversa."
"Giustamente il nostro legislatore ha, quindi, considerato la categoria "firma elettronica leggera" prescindendo dalla "tecnica" utilizzata per creare l'associazione del documento al suo titolare e questo con la precisa intenzione di lasciare ampia libertà nel commercio elettronico tra privati (in modo che si possano trovare nel tempo anche nuove soluzioni tecnologiche più appropriate alle esigenze della prassi commerciale). In questo modo possono rientrare tra i documenti firmati elettronicamente tutti quei documenti che permettano, in maniera più o meno sicura, l'associazione del documento ad un soggetto: tra questi rientra certamente l'e-mail!"
"Si è già detto in precedenti articoli (18) dei vari casi in cui nel commercio elettronico (soprattutto B2B) è necessario e indispensabile (per ragioni pratiche e giuridiche) superare il rigido formalismo e dualismo "forma scritta"/ "firma digitale". Si ricordano, a titolo di esempio: il caso di richiesta "prova scritta" in un procedimento sommario (19); il caso di "documentazione scritta o di consenso scritto" per il trattamento dati personali; il caso della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatore molto utilizzate nella contrattualistica internazionale. In tutti questi casi, si deve operare una equiparazione del documento informatico con firma elettronica leggera (come l'e-mail) alla "forma scritta" (come già avvenuto nel caso del telefax, del telegramma, del telex), lasciando (necessariamente) massima libertà al giudice nella sostanziale valutazione probatoria di questo documento prodotto in giudizio."
Concludiamo con i riferimenti:
La firma elettronica cosiddetta "debole", è (come già più volte detto) definita, in maniera volutamente generica, come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 2, lett. a, d.lgs. 10/2002). Per la firma elettronica leggera non sono previsti dal legislatore sistemi di validazione e di certificazione (necessari, invece, per le firme elettroniche avanzate) (22). I cosiddetti metodi di autenticazione informatica (23) sono invece genericamente tutto quell'insieme di strumenti elettronici e delle procedure per la verifica indiretta dell'identità, secondo la definizione fornita dal D.Lgs. 196/2003 all'art. 4 comma 3 lett. c) - quali ad esempio, l'uso di password o di codici di identificazione personale, così come qualsiasi altro metodo che permetta in maniera diretta (o indiretta) un'identificazione (a prescindere da qualsiasi valutazione sulla sicurezza di quella identificazione, perché tali valutazioni riguardano il profilo probatorio e sono, quindi, affidate al prudente apprezzamento del giudice).
Premesso ciò mi sento di sostenere ancora di più le tesi dell'Agenzia coinvolta se può dimostrare, anche con una sola mail ricevuta, l'esistenza di una richiesta ad operare una ricerca sul mercato.