attenzione a parlare di usocapione , l usocapione esiste se dichiarato da un Giudice , quindi il bene senza sentenza di usocapione è in successione , ma per effetto della rinunzia all eredita (effettuata per atto pubblico , notaio o cancelleria del tribunale ) nulla devono i rinunziatari; cosa diversa se la rinunzia non sia di rito , in tal caso i debiti dell eredita gravano su tutti gli eredi , se tributari solo le imposte accertate senza sanzioni more etc .
Se il bene è invece usocapito il bene non rientra nella successione , ma ahime il debito tributario quale IMU rientrebbe nel debito ereditario.
In altr parole se il decuius ha avuto la trascuratezza di non curarsi della proprietà , cio non lo esime dagli obblighi tributari e o debiti , e pertanto questi fanno parte dell passivo ereditario . Poi se IMU rimane il fatto che alla fine se non paga il contribuente ( escussione senza esito) al epoca soggetto passivo ( o suoi eredi) questa ricade al proprietario attuale dell immobile .
Tutto cio per fare chiarezza.
Allo stato mi sembra di capire che voi eredi di secondo letto siate chiamati al eredità , mentre quelli di primo letto avendo un usocapione che di fatto implica un possesso , hanno accettato di fatto l eredita , di conseguenza al momento loro e solo loro hanno anche il passivo ereditario e voi dovete procedere alla rinunzia (neli modi di leggge) prima della successione , che a questo punto non effettuate ed avrete cura di fornire gli estremi del atto di rinunzia ai vostri fratellastri i quali effettueranno la successione, e nulla potra esservi chiesto.
Perdonami ma ho qualche perplessita che il tuo legale abbia questi dubbi ; o la situazione è un pelo diversa altrimenti .... o per legale intendi un legale non Avvocato...