secerot

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti! Mi ritrovo di nuovo qui ad esporre una situazione anomala,dopo avere rinunciato ad un locale facente parte della successione ereditaria di mio padre ,avendolo noi lasciato ai suoi figli di primo letto ,per acclamato usocapione, è saltata fuori in questi giorni una ipoteca da parte della Gestline risalente addirittura al 2005 (locale commerciale). I figli di primo letto intendo chiedere conto del danno economico pur essendo entrati in possesso del locale e dichiarando con atto notorio di non avere nulla a pretendere da parte nostra ,Resta però il dubbio mio e del legale di una eventuale messa in mora da parte loro. Intanto il loro notaio attende per la trascrizione e per le more di successione da trascrivere.... Chi ha ragione?
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Con l'espressione "rinunciato" ti riferisci alla rinuncia all'eredità ?
Questa in che forma è stata espletata, in quella canonica ?
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Non è chiara la situazione.
Se avevano maturato usucapione, non siete voi che avete rinunciato, ma loro ad aver maturato un diritto, per il cui il bene non è nemmeno caduto in successione.
 

secerot

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sì in effetti è andata proprio così, in pratica si sarebbe dovuta aprire la successione ma il bene è usucapito, per cui siamo estromessi volontariamente, il punto è che però ora reclamano il pagamento della cartella anche da parte nostra.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Se il bene è stato usucapito, tu non ne sei mai stato proprietario.
Quindi la richiesta mi pare pretestuosa.
Se hanno maturato usucapione su un bene ipotecato, sono loro i debitori.

Se invece avete rinunciato (ma mi pare strano, perché non si può rinunciare solo a determinati beni, e accettarne altri), è un’altra storia.

Certo il tuo avvocato dovrebbe conoscere la vicenda .
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
attenzione a parlare di usocapione , l usocapione esiste se dichiarato da un Giudice , quindi il bene senza sentenza di usocapione è in successione , ma per effetto della rinunzia all eredita (effettuata per atto pubblico , notaio o cancelleria del tribunale ) nulla devono i rinunziatari; cosa diversa se la rinunzia non sia di rito , in tal caso i debiti dell eredita gravano su tutti gli eredi , se tributari solo le imposte accertate senza sanzioni more etc .

Se il bene è invece usocapito il bene non rientra nella successione , ma ahime il debito tributario quale IMU rientrebbe nel debito ereditario.

In altr parole se il decuius ha avuto la trascuratezza di non curarsi della proprietà , cio non lo esime dagli obblighi tributari e o debiti , e pertanto questi fanno parte dell passivo ereditario . Poi se IMU rimane il fatto che alla fine se non paga il contribuente ( escussione senza esito) al epoca soggetto passivo ( o suoi eredi) questa ricade al proprietario attuale dell immobile .


Tutto cio per fare chiarezza.

Allo stato mi sembra di capire che voi eredi di secondo letto siate chiamati al eredità , mentre quelli di primo letto avendo un usocapione che di fatto implica un possesso , hanno accettato di fatto l eredita , di conseguenza al momento loro e solo loro hanno anche il passivo ereditario e voi dovete procedere alla rinunzia (neli modi di leggge) prima della successione , che a questo punto non effettuate ed avrete cura di fornire gli estremi del atto di rinunzia ai vostri fratellastri i quali effettueranno la successione, e nulla potra esservi chiesto.

Perdonami ma ho qualche perplessita che il tuo legale abbia questi dubbi ; o la situazione è un pelo diversa altrimenti .... o per legale intendi un legale non Avvocato...
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Sarebbe meglio chiarire se:
- se la rinuncia all'eredità è stata fatta nelle forme legali o solo a voce.
- se i fratellastri hanno fatto formalmente l'accettazione dell'eredità, oppure accettazione con beneficio d'inventario , o per ora non hanno messo in atto azioni che implicano l'accettazione
- il bene è stato usucapito con delibera del giudice o solo a voce?

Aggiungerei anche (da ignorante) una considerazione: l'usucapione è stata dichiarata (o pretesa) dopo o prima della dipartita del padre?.

Se prima, improbabile, nemmeno loro avrebbero ereditato il bene: non so i risvolti sui debiti fiscali pregressi.

Se invece intendono far valere l'usucapione dopo la morte del padre, che verosimilmente è avvenuta dopo il 2005, qualche dubbio mi sorge anche per il fatto che non sono passati 20 anni.

In ogni caso voi dovreste affrettarvi, se non già fatto, a fare rinuncia formale all'eredità. E sareste fuori da ogni questione, credo
 

secerot

Membro Attivo
Privato Cittadino
RINUNCIA EFFETTUATA tramite organismo extragiudiziale di mediazione e atto notorio, i fratellastri accettano ufficialmente l'usucapione senza inventario, senza delibera del giudice che è andata a stralcio.la richiesta di formalizzazione dell'usucapione è avvenuta dopo il decesso e noi di secondo letto con atto notario abbiamo rinunciato alla successione.Ora a questo punto credo che implicitamente da noi non sia dovuta nessuna pendenza alla agenzia ex equitalia.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
certo che presentate quesiti travestiti da agnelli e invece abbiamo il lupetto :) ....allora le cose stanno diversamente ed è legittimo il dubbio del tuo Avvocato, a mio avviso nel atto in cui vi siete costituiti in Giudizio nella causa di usocapione c'è la risposta se avete dichiarato che ancorchè citati voi eravate chiamati e non eredi e che avete riconosciuto il possesso continuativo etc. etc. , allora il problema non si pone . Non dovete nulla a chicchessia , fratellastri ( proprietari e non eredi) e equitalia.

Se invece avete resistito ( cosa che escluderei) allora se equitalia mettesse il becco nelle carte ... potrebbe paradossalmente chiedervi il dovuto senza sanzioni , ma prima dovendo impugnare la rinunzia all eredita . Stessa azione potrebbero intentare i due fratellastri anche se non di semplice esito, anche perchè accettata in sede stragiudiziale .

Per i fratelli nasce il problema in quanto puo ancora ritenersi non del tutto risolta la controversia se l efficacia del usocapione si retroattiva o meno , ancorche l ultimo orientamento che mi risulti affermi la retroattività. Pertanto se retroattiva loro sono rimasti chiamati al eredita consistente di un debito, mentre se ex nunc allora loro sarebbero eredi con accettazione tacita in virtu del possesso e pertanto debbano l imposta reclamata.

Ma anche se ex tunc , il credito fiscale esce dal porta e rientra dal finestra come privilegio legato all immobile .
 
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