james3

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Avete valutato se intervenire nel pignoramento immobiliare del capannone?
Il tuo avvocato ritiene che non riuscireste a soddisfarvi?
Si è già stata fatta una valutazione, e considerando quanto il debitore è esposto, e quanto si potrebbe ricavare dalla vendita, secondo noi una volta conclusasi l'asta è possibile che il creditore pignorante procedente non riesca nemmeno a recuperare tutto il suo credito o forse, se ci riesce, va giusto giusto, quindi per noi non c'è capienza
 

james3

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Privato Cittadino
Il creditore può accettare l'eredità per conto del debitore.
Come si fa ad accettare l'eredità per conto del debitore (ovviamente avendo un titolo come il decreto ingiuntivo?) ?
Sapevo che la cosa si potesse fare solo in caso di rinuncia (fraudolenta) dell'eredità da parte del debitore

E' possibile farla a prescindere?
 

Avv Luigi Polidoro

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L'accettazione della eredità da parte dei creditori presuppone però il rifiuto del debitore chiamato.
Soltanto a quel punto, ai sensi dell'art. 524 cc, i creditori potranno accettare al suo posto con beneficio di inventario.
In assenza di rinuncia del debitore chiamato, i creditori potranno proporre actio interrogatoria: chiedere cioè al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato debitore dichiarerà se intende accettare, oppure no, l'eredità.
 

james3

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Privato Cittadino
Avevo risposto già ieri, ma sotto un altro post

Grazie per la cortese risposta, nel frattempo leggevo questa recente pronuncia della Cassazione Civ Sez 2 4843-2019, con la quale, unitamente alla richiesta di actio interrogatoria, forse si potrebbe chiedere al tribunale di dichiarare l'avvenuta tacita accettazione dell'eredità, al fine di procurarsi un titolo da trascrivere.

A mio avviso è possibile ravvisare nel comportamento del mio debitore, che le ricordo ha dichiarato in udienza per tramite del suo legale di voler utilizzare l'eredità della madre per transare con il suo creditore, esibendo, tra l'altro, la denuncia di successione, "un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Cass.Civ. Sez. 2 4843-2019", ben chiarendo ovviamente, che non si chiede di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita per effetto della denuncia di successione, la quale non ha valore in tal senso come la stessa sentenza citata afferma, ma per il comportamento inequivocabile che si evince dagli atti di cui parlavo.

Le allego integralmente al seguente messaggio la sentenza citata, con evidenziati i passaggi salienti
 

Allegati

  • Cass.Civ.Sez.II.4843-2019b.pdf
    336,2 KB · Visite: 41

Avv Luigi Polidoro

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Non credo che la dichiarazione sia stata messa a verbale e comunque la dichiarazione, se non seguita da un effettivo utilizzo dei beni ereditari, non può valere quale accettazione.
A questo punto non possiamo fare altro che invitarti ad interfacciarti con il tuo avvocato.
In bocca al lupo!
 

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