Non è sufficiente che il ponteggio sia certificato o che l'abbiano montato persone formate, anzi a seconda dell'altezza (oltre i 20 m.) ma non è questo il caso, sub entrano altre disposizioni
Comunque sia, dai 2 m. ( una volta 1,5 m) rientra nella fattispecie di rischio cadute dall'alto
L’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi è inserito nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che con il comma 9 lettera a) ha stabilito che: “9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”
Il Committente è "Quasi" sempre responsabile e a maggior ragione il professionista sia progettista o esecutore coordinatore dei lavori, in solido con il committente. Infatti è abbastanza logico ritenere che il privato possa ignorare le normative ma non esistono giustificazioni per gli addetti ai lavori.
Per rispondere nel merito, l'obbligo sulla prevenzione nasce sempre e comunque per le imprese siano esse esecutrici, affidatarie, in appalto o sub appalto. Rimane in essere cmq. la possibilità di autocertificare come ho anticipato prima, oggi con un mini DVR sintetico(relazione accompagnata da auto certificazione munita di data certa)
Comunque sia, dai 2 m. ( una volta 1,5 m) rientra nella fattispecie di rischio cadute dall'alto
L’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi è inserito nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che con il comma 9 lettera a) ha stabilito che: “9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”
Il Committente è "Quasi" sempre responsabile e a maggior ragione il professionista sia progettista o esecutore coordinatore dei lavori, in solido con il committente. Infatti è abbastanza logico ritenere che il privato possa ignorare le normative ma non esistono giustificazioni per gli addetti ai lavori.
Per rispondere nel merito, l'obbligo sulla prevenzione nasce sempre e comunque per le imprese siano esse esecutrici, affidatarie, in appalto o sub appalto. Rimane in essere cmq. la possibilità di autocertificare come ho anticipato prima, oggi con un mini DVR sintetico(relazione accompagnata da auto certificazione munita di data certa)