Finalmente spero di fare un pò di chiarezza e dare "certezze" per IVA al 4%........
A seguito di 2 situazioni recentissime (la prima e quella citata nel post precedente, montaggio e pagamento con IVA 4% di una scala interna dopo aver rogitato, il venditore asseriva con certezza la regolarità della cosa).
La seconda e che una grandissima catena commerciale ha chiesto di visionare anche l'atto di proprietà in virtù di quanto viene disposto dall'art. 231,
"autocontrolli".
Allora ho deciso di andare in fondo alla situazione contattando l'Agenzia delle Entrate, leggendo la ampia normativa cioè le leggi in materia e non ultimo i chiarimenti e le motivazioni che ci sono state a più riprese tra me ed il responsabile della contabilità di questa "Catena commerciale".
Per avere IVA al 4% necessario consegnare al venditore del bene:
Una dichiarazione di responsabilità ed il permesso a costruire.
Il venditore può chiedere (legge 231 autocontrolli) di visionare il titolo di proprietà cioè l'atto di acquisto.
Inoltre deve essere:
1) Una abitazione con caratteristiche non di lusso e che sia prima casa;
2) Durante i lavori di costruzione anche un soggetto diverso da chi ha titolo (il costruttore) ha diritto all'IVA agevolata (l'acquirente), ad esempio su tutti i lavori Extra Capitolato che commissiona direttamente l'acquirente a soggetti diversi dal costruttore;
3) IVA al 4% dopo aver rogita è riconosciuta purchè i lavori siano a completamento, come ad esempio al momento del rogito mancava la scala di collegamento tra i due piani, e come pure per i 2 Box doccia fatti installare successivamente sui 2 piatti doccia già esistenti al momento del rogito, (cosa diversa è, se si sostituisce il box doccia).
Ma la cosa più importante e che il venditore non ha alcuna responsabilità,
in base a quanto precisato il ministero delle Finanze con la risoluzione 361705 del 5/01/1979 l'operatore economico che effettua la cessione o la prestazione di servizi deve assicurarsi in concreto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'IVA ridotta.
Con circolari n. 1/E del 2/03/1994 e n. 22/E del 30/03/1998 il ministero delle Finanze ha ribadito che l'applicazione delle aliquote IVA ridotta è subordinata al rilascio da parte dell'acquirente, e sotto la sua responsabilità, di una "dichiarazione" circa l'utilizzazione dei beni finiti......................
è pertanto ammesso l'acquisto ad IVA ridotta anche da parte di chi non risulta direttamente intestatario del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività).
Inoltre, .................IVA ridotta al 4% deve essere applicata nel caso in cui la destinazione d'uso dei beni finiti ceduti sia relativa a lavori di "completamento" di una nuova costruzione di prima casa di abitazione non di lusso...........
La Circolare n. 14/330342 delo 17/04/1981 del ministero delle finanze,
"Puntualizza le caratteristiche dei beni finiti", vedere anche la circolare n. 25 del 3/08/1979
Nella speranza di non aver fatto confusione nel citare norme e regolamenti al momento giusto della mia esposizione.