praccha

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Agente Immobiliare
buongiorno,
sono da poco stata assunta a tempo indeterminato part time 4 ore in un hotel come segretaria. nel frattempo avevo fatto il corso e ho preso il patentino come agente immobiliare. per quanto ne so non si può' svolgere alcun lavoro contemporaneamente a quello di agente? e qui viene la mia domanda. È' proprio a tutti gli effetti così, oppure fatta la legge trovato l'inganno? grazie
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
buongiorno,
sono da poco stata assunta a tempo indeterminato part time 4 ore in un hotel come segretaria. nel frattempo avevo fatto il corso e ho preso il patentino come agente immobiliare. per quanto ne so non si può' svolgere alcun lavoro contemporaneamente a quello di agente? e qui viene la mia domanda. È' proprio a tutti gli effetti così, oppure fatta la legge trovato l'inganno? grazie
È un bel rebus. Hai un lavoro che non devi perdere, ma hai anche fatto dei sacrifici per studiare e superare un esame. L' incompatibilità c'è, ma ci sono anche quelli che lavorano senza patentino nelle agenzie, che è molto più grave.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Già a suo tempo, in altra discussione in merito alle liberalizzazioni avevo riportato con un copia ed incolla del Decreto che l'agente non era più incompatibile con altre attività ora a seguito sempre del decreto legge del 2011 convertito in legge n. 148/2011 copio e incollo la conferma della liberalizzazione con eccezione per le intermediazioni finanziarie ( promoter..)

Decreto Legge su concorrenza e liberalizzazioni
TITOLO I CONCORRENZA
CAPO I NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI

Art. 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali 1l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all’articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le Regioni ad autonomia speciale e le Provincie di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 5, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Art. 4
(Servizi finanziari)
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del
credito, ((i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di
mediazione creditizia))
i servizi assicurativi e di riassicurazione,
il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione
dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di
consulenza nel settore degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in
particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla
sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi
accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo
Allegato.

Da quanto riportato è chiaro che l'agente immobiliare non è più vincolato da incompatibilità già dal 2011
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Non c'è nessun inganno, l'incompatibilità è tuttora esistente. L'unica "scappatoia" è l'estrema rarità dei controlli! :occhi_al_cielo:

Anche io rifiuto con sdegno la questione "inganno".

Tuttavia mi pare che un contratto di lavoro a tempo indeterminato purchè sia posto in essere da un soggetto privato e al di fuori dello stesso ramo di attività di intermediazione sia compatibile con l'attività di mediazione.

Diversamente altre attività imprenditoriali autonome la precludono.

A @Manola 62 dico ciò che accadde nel 2012 ad un collega che era riuscito ad accaparrarsi una licenza per un bar in centro storico, nella nostra stessa cittadina di residenza e territorio di intermediazione.

Venti giorni dopo l'iscrizione al registro delle imprese, gli arrivò una comunicazione della camera di commercio che gli "suggeriva" quale attività svolgere.
Se una o l'altra.

Decise di vendere Bar e licenza.
 
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