Camera dei Deputati Dossier AP0002
Presupposti normativi
La Relazione del Governo, oggetto di esame parlamentare, è presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 1, commi 1-3, del D.L. 1/2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
L'art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede infatti un procedimento di ri-regolazione delle attività economiche a livello statale, da realizzarsi attraverso strumenti di delegificazione. Il procedimento mira all'abrogazione delle norme che prevedono limitazioni o pongono condizioni o divieti che ostacolano l'iniziativa economica o frenano l'ingresso nei mercati di nuovi operatori, fatte salve le regolamentazioni giustificate da «un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario» (art. 1, comma 1, lettera a), e che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite (art. 1, comma 1, lettera b).
Allo stesso scopo, l'art. 1, comma 2, prevede che «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche» siano «interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale» e indica una serie d'interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli, vòlti, ad esempio, «ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica».
L'intervento di liberalizzazione è articolato in tre fasi.
In via preliminare è prevista l'approvazione da parte delle Camere di una relazione del Governo che specifichi periodi ed ambiti di intervento dei futuri atti regolamentari (comma 3). In attuazione di tale previsione è stato presentato alle Camere il documento in oggetto.
Solo in seguito all'approvazione della Relazione da parte delle Camere il Governo può adottare uno o più regolamenti di delegificazione che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 3, nonché dall'articolo 12 del decreto legge n. 5 del 2012 (sulla semplificazione):
- individuano le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso;
- elencano i requisiti per l'esercizio delle attività economiche,
- stabiliscono i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione;
- individuanole disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi(comma 1):
- individuano le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o senza, a mera comunicazione e quelle dl tutto libere (articolo 12, comma 4, D.L. 5/2012).
L'articolo 12, comma 4 del D.L. 5/2012 semplificazioni, ha ampliato la portata del comma in esame prevedendo che con i regolamenti di cui sopra siano altresì individuate le attività sottoposte:
- ad autorizzazione:
- a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni;
- a SCIA senza asseverazioni;
- a mera comunicazione;
- quelle del tutto libere.
Il Governo è tenuto al rispetto del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e al principio della concorrenza sancito dal Trattato UE (comma 1). Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'adozione dei regolamenti, la norma di delegificazione rinvia all'articolo 34 del D.L. 201/2012 che a sua volta contiene una serie di previsioni in merito alla liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante.
L'articolo 34 del D.L. 201/2011 tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione di tutte le categorie di attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome. A tal fine elenca una serie di principi e alcune tipologie di restrizioni, eventualmente preesistenti, da considerarsi abrogate. Tra queste rientrano le norme che prevedono l'imposizione di distanze minime per l'esercizio di determinate attività e il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti. Tali disposizioni non si applicano alle professioni, al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ad alcuni servizi finanziari e ai servizi di comunicazione
Al riguardo si dispone che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi preventivi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Con l'entrata in vigore dei regolamenti è prevista l'abrogazione di:
- norme che dispongo limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica;
Le restrizioni alle attività economiche potranno permanere solo nel caso in cui siano previste a tutela di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
- norme recanti divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati alle finalità pubbliche perseguite;
- le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale che intralciano l'avvio di nuove attività economiche; condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore; alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici; limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti [comma 1, lettere a) e b)].
La terza fase della procedura di delegificazione prevede che sugli schemi di regolamenti adottati, l'Autorità' garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.
In mancanza del parere nel termine, lo stesso s'intende rilasciato positivamente.
Il termine per l'adozione dei regolamenti di deligificazione di cui la relazione in oggetto è il presupposto, è scaduto il 31 dicembre 2012.
Sebbene si possa intendere il suddetto termine come meramente ordinatorio, non si può fare a meno di osservare che in prossimità della scadenza dello stesso è intervenuta una disposizione, contenuta nella legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 393) che ha prorogato il termine di un anno esclusivamente per le professioni turistiche.
Al riguardo potrebbe essere opportuno un chiarimento in ordine all'intenzione del Governo di considerare non decaduto il termine con riguardo alla generalità dei settori su cui dovranno intervenire i regolamenti.