Nel confermare quanto precedentemente citato, faccio osservare che il dlg 7 del 31/12/2007 (art.7) e succ. conv. dlgs 40 del 2/4/2007 art.8 septies ("il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione (da intendersi totale e non parziale) dell'obbligazione .... ecc. , senza alcun onere per il debitore"). Non c'è nulla che faccia evincere che a seguito di una anticipata estinzione, la banca non debba porre in essere quanto imposto dal D.L. Inoltre il D.L. fa carico alla banca mutuante di responsabilità civile per danni causati da ritardo nella cancellazione di che trattasi !!
Ciò significa che il mutuatario che venisse costretto a disporre ad un notaio, per motivi di urgenza per inadempienza della banca, la cancellazione, può richiedere alla banca il rimborso di quanto occorso. Inoltre la mia precedente, evidenziava la possibilità di evitare tale disposizione, in quanto, nella sostanza, inutile. Se taluna banca, in "taluni casi" rifiuta la cancellazione, lo fa solo in oltraggio a quanto previsto dal Decreto e non perchè in suo diritto.
No roberto, nessun oltraggio. Se il debito non è estinto precedentemente non puoi estinguerlo contestualmente al rogito con Bersani, perchè la banca non può mettere un'ipoteca di primo grado.
Caso personale con un istituto di credito fra i migliori in italia. Sul fatto che non sia suo diritto sono anche d'accordo, ma la tutela del compratore prevale.
p.s.: parlare di oltraggio ad un AI quando c'è in ballo Bersani mi sembra inopportuno