Riporto notizia presa da "Il Sole 24 Ore"
La Cassazione, con l’ordinanza numero 100/2010, depositata l’8 Gennaio 2010, ha stabilito che l’agevolazione “prima casa” può essere fruita anche da chi sia già proprietario, nello stesso Comune, di un altro alloggio non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, a soddisfare i bisogni abitativi dell’acquirente. Con tale documento la Corte di Cassazione modifica la sua presa di posizione in materia, in quanto, a partire dal 1996, dottrina, prassi e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la titolarità di un’altra abitazione nello stesso Comune impedisce l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” in sede di un nuovo acquisto, per nulla rilevando l’idoneità della casa pre-posseduta a fungere da abitazione.
La Cassazione, con l’ordinanza numero 100/2010, depositata l’8 Gennaio 2010, ha stabilito che l’agevolazione “prima casa” può essere fruita anche da chi sia già proprietario, nello stesso Comune, di un altro alloggio non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, a soddisfare i bisogni abitativi dell’acquirente. Con tale documento la Corte di Cassazione modifica la sua presa di posizione in materia, in quanto, a partire dal 1996, dottrina, prassi e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la titolarità di un’altra abitazione nello stesso Comune impedisce l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” in sede di un nuovo acquisto, per nulla rilevando l’idoneità della casa pre-posseduta a fungere da abitazione.