QUESTI ERANO I PUNTI SALIENTI DELLA BOZZA DELLA RIFORMA CHE E' STATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 30 LUGLIO 2010 CON DELLE VARIAZIONI.
Di seguito rendo noto a tutti una serie di annotazioni e commenti redatti sull'argomento da Paolo Fusilli, di Parma.
I PUNTI SALIENTI DELLA BOZZA DELLA RIFORMA
Disposizioni generali
Cosa cambia
- Si prevedono per le categorie professionali degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi due elenchi tenuti e gestiti da un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria e sul quale vigilerà la Banca d’Italia. (Non ci saranno più albo ed elenco tenuti dalla Banca d’Italia)
- L’iscrizione agli elenchi comporterà il versamento di contributi e/o altre somme dovute all’Organismo. (L’iscrizione non sarà più gratuita)
- Viene richiesta per entrambe le professioni l’esercizio effettivo dell’attività per la permanenza negli elenchi. (Attualmente non richiesta per i mediatori creditizi).
- Viene prevista l’obbligatorietà della stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato si risponde a norma di legge. (Attualmente non prevista in forma obbligatoria e già a disposizione degli associati FIMAA)
- Nasce l’incompatibilità tra le due professioni di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
- Viene prevista, tra i requisiti di professionalità, una prova valutativa indetta dall’Organismo: l’argomento non è chiaro
- Viene prevista, tra i requisiti di professionalità, la frequenza ad un corso di formazione professionale: l’argomento non è chiaro
- Disposizioni transitorie: l’argomento non è chiaro, affinché sia favorito il passaggio di transizione dalla vecchia alla nuova realtà normativa
- Responsabilità in solido dei danni causati da dipendenti e collaboratori nell’esercizio dell’attività, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate (in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale)
- Fornitori di beni e servizi. Se fanno promozione e conclusione di contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie (previste dall’articolo 106 comma 1 del DLGS 385), unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni con intermediari finanziari, esercitano agenzia in attività finanziaria, quindi devono essere iscritti all’elenco; se invece fanno la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, non devono essere iscritti nell’elenco dei mediatori creditizi. Si ritiene che questo possa creare confusione al consumatore e che nella pratica sia più difficile il controllo.
- Soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali: per questi soggetti non costituisce mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari. (Resta invariato)
IL MEDIATORE CREDITIZIO
Disposizioni particolari
Cosa cambia
- l’obbligo di adozione di una forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa. (Attualmente non prevista: il mediatore creditizio finora poteva iscriversi come persona fisica o come persona giuridica).
Questo è un punto notevolmente critico in quanto:
la legge delega parla solo di obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia, non espressamente di società di capitali.
sparisce la figura professionale del mediatore creditizio persona fisica: attraverso quali persone opereranno le società di mediazione creditizia? Non viene richiesto alcun requisito alle persone fisiche che effettivamente lavoreranno a contatto con i clienti/consumatori. Tale modifica va contro l’obiettivo di una maggiore tutela del consumatore (raccomandata dalla Direttiva Europea 2008/48/CE) il quale, nella pratica, tratterà con persone non “certificate” da un ente preposto, alle quali non vengono richiesti requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità. Infatti i requisiti di professionalità vengono richiesti solo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ed i requisiti di onorabilità solo a coloro che detengono il controllo ed a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. (I requisiti di onorabilità sono attualmente richiesti a tutti gli iscritti all’Albo)
- l’obbligo di indipendenza da banche e intermediari, per cui le società di mediazione creditizia non possono detenere partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
Diversamente, le banche e gli intermediari finanziari possono invece detenere partecipazioni nelle imprese o società di mediazione o di agenzia (anche se in misura inferiore del 10% del capitale, del 10% dei diritti di voto e comunque che non consentano di esercitare un’influenza notevole). Punto critico in quanto:
non è rispettato il principio di reciprocità
tale presenza può condizionare scelte e modus operandi compromettendo il principio di indipendenza.
- Capitale sociale minimo richiesto 120.000 euro. (Attualmente non previsto). Punto notevolmente critico in quanto:
ritenuto sproporzionato per il tipo di attività i cui rischi effettivi sono abbastanza limitati e comunque già ampiamente coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria
non si tiene conto di quanto richiesto dalla legge delega che, prevedendo l’introduzione di ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni, mirava a distinguere società di mediazione creditizia piccole, medie e grandi. Sarebbe auspicabile che il capitale sociale di 120.000 euro fosse obbligatoriamente previsto per le società di grandi dimensioni, tenuto conto del fatto che ciò comporta l’istituzione del collegio sindacale, che si potrebbe definire un’ulteriore forma di controllo: in questo modo sarebbe applicata la disposizione della legge delega
- Eliminata l’attività di consulenza nella definizione di mediatore creditizio: è mediatore creditizio il soggetto che mette in contatto determinate banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. (Attualmente la normativa detta che è mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.) Punto critico: non sappiamo se trattasi di dimenticanza o di voluto svilimento della professione:in questo modo diminuiscono le competenze ed aumentano le spese di gestione!
L’AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
Disposizioni particolari
Cosa cambia
- Definizione: è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
- L’agente svolge l’attività su mandato di un solo intermediario e del relativo gruppo di appartenenza. (Attualmente non previsto).
Punto critico:
Va in contrasto con il principio di concorrenza
Va in contrasto con la tutela dei consumatori
Saranno favoriti gli agenti di grandi intermediari e relativi gruppi
- L’agente opera esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell’elenco.
- L’agente può svolgere attività di promozione e collocamento su mandato diretto di banche. (Attualmente non prevista).