Nell’ Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano gli i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio originariamente definiti dalla Legge 197/91 e successive.
Il Decreto 24 Febbraio 2006, N. 143 ed il collegato Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 regolamentano, quindi, la normativa dell’antiriciclaggio ed indicano precisamente gli obblighi e le modalità di registrazione, tra gli altri, anche dei seguenti soggetti (Articolo 2 – Destinatari)
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
m) mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:
a) identificare i clienti in relazione ad operazioni di importo superiore a 12.500 Euro;
b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; La registrazione deve essere fatta entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione.
c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni.
d) segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;
e) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
Vorrei domandare come funziona ‘sto rebus dell’antiriciclaggio che la normativa nazionale, sicuramente su ispirazione di quella comunitaria, vi ha affibbiato.
Tale obbligo si assolve con una semplice registrazione di dati anagrafici dei clienti e delle informazioni delle operazione di compravendite immobiliari eseguite o c’è dell’altro? Adempiere a queste norme è "acqua fresca" o una solenne seccatura?
E poi cosa significa “segnalare le operazioni sospette”?
Con quali criteri di giudizio un mediatore può ritenere che un rogito immobiliare è “sospetto”?
Deve indagare? Esplorare? Investigare?
Deve smettere rapidamente giacca e cravatta e indossare il trench sdrucito dell’ Ispettore Colombo, iniziare a fumare il sigaro, cominciare ad intercalare nel suo discorso un “Elementare Watson” ogni tre minuti e, infine, dotarsi di una grande lente di ingrandimento?
E poi come fa a statuire con certezza le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio? Chi è, un Giudice?
E poi cosa significa istituire “misure di controllo interno”?
Trasformare l’agenzia in una caserma? Dotarsi di appositi pass?
Di rilevatori elettronici? Oppure di un sofisticato sistema di allarme?
A sfogliare, leggere ed interpretare la legge italiana in modo letterale c’è, veramente, da divertirsi o da svagarsi cogliendo tutte le forzature e esasperazioni…
Meno male che il 90% di essa, uno pensa, si risolva in retorica, in aria fritta….
OPPURE NO?
Qualcuno faccia luce, per favore.
Il Decreto 24 Febbraio 2006, N. 143 ed il collegato Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 regolamentano, quindi, la normativa dell’antiriciclaggio ed indicano precisamente gli obblighi e le modalità di registrazione, tra gli altri, anche dei seguenti soggetti (Articolo 2 – Destinatari)
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
m) mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:
a) identificare i clienti in relazione ad operazioni di importo superiore a 12.500 Euro;
b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite; La registrazione deve essere fatta entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione.
c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni.
d) segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;
e) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
Vorrei domandare come funziona ‘sto rebus dell’antiriciclaggio che la normativa nazionale, sicuramente su ispirazione di quella comunitaria, vi ha affibbiato.
Tale obbligo si assolve con una semplice registrazione di dati anagrafici dei clienti e delle informazioni delle operazione di compravendite immobiliari eseguite o c’è dell’altro? Adempiere a queste norme è "acqua fresca" o una solenne seccatura?
E poi cosa significa “segnalare le operazioni sospette”?
Con quali criteri di giudizio un mediatore può ritenere che un rogito immobiliare è “sospetto”?
Deve indagare? Esplorare? Investigare?
Deve smettere rapidamente giacca e cravatta e indossare il trench sdrucito dell’ Ispettore Colombo, iniziare a fumare il sigaro, cominciare ad intercalare nel suo discorso un “Elementare Watson” ogni tre minuti e, infine, dotarsi di una grande lente di ingrandimento?
E poi come fa a statuire con certezza le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio? Chi è, un Giudice?
E poi cosa significa istituire “misure di controllo interno”?
Trasformare l’agenzia in una caserma? Dotarsi di appositi pass?
Di rilevatori elettronici? Oppure di un sofisticato sistema di allarme?
A sfogliare, leggere ed interpretare la legge italiana in modo letterale c’è, veramente, da divertirsi o da svagarsi cogliendo tutte le forzature e esasperazioni…
Meno male che il 90% di essa, uno pensa, si risolva in retorica, in aria fritta….
OPPURE NO?
Qualcuno faccia luce, per favore.