muscat

Nuovo Iscritto
Ciao,
premetto che non sono molto esperto di compravendite e di diritti di prelazione, per questo porrei un quesito e sarei grato se qualcuno mi aiutasse a far chiarezza.
Allora, da quanto ho capito il vicino confinante, se ha i requisiti necessari (Coltivatore diretto, conduce il fondo in proprietà,ecc), ha il diritto di prelazione solo nel caso in cui, l'affittuario del fondo in vendita, rinunci al suo diritto di prelazione. Giusto?
Ma allora se:
- un fondo viene venduto,
- e l'affittuario che lo conduce non lo compra, ma allo stesso tempo non rinuncia alla prelazione,
- se viene acquistato da un terzo, non confinante,
- e nell'atto viene specificatamente indicato che la prelazione è dell'affittuario,
- i confinanti non hanno ragioni a farsi vero?
Ma in un caso come questo, l'atto è valido? E la prelazione dell' affittuario del fondo, prima che venisse venduto dura fino a quando? Non c'è un termine in cui decade la prelazione dell'affituari (Tipo il termine del contratto di affitto con il proprietario precedente) ed allora subentra la prelazione a favore dei vicini?

Chiedo scusa se sono stato poco chiaro, e ringrazio in anticipo!
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
per consentire l'esercizio della prelazione agli aventi diritto deve essere comunicata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la volonta di vendere ad un determinato prezzo specificando che, in assenza di risposta entro 60 giorni, il destinatario rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione
 

Silvio Luise

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il fatto che l'affittuario rinunci alla prelazione non e' di per se sufficente per vendere a terzi senza dare la prelazione ai confinanti che ne hanno diritto . Le notifiche della tua intenzione a vendere ,che devi fare ai vari confinanti ( oltre che all'affittuario ) devono contenere tutte le informazioni utili per una valutazione ( prezzo , area, se e' in uso o affittato a terzi ecc.) dati questi che possono essere verificati da chiunque anche dai confinanti.Si dovrebbe per legge allegare anche copia del preliminare .Chi e' interessato all'acquisto ha 30gg di tempo per manifestarsi .Credo che dopo un anno dal rogito decade il diritto ad ogni prelazione.Devi verificare che i coltivatori abbiano a sua volta i requisiti per essere riconosciuti come tali ......non basta avere un trattore ed un carro.
 

aleandro

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Privato Cittadino
se sul fondo oggetto di vendita vi è l'affittuario, quest'ultimo ha il diritto di prelazione. Se rinuncia al suo diritto di prelazione tale diritto NON passa ai confinanti coltivatori diretti. Se sul fondo agricolo oggetto di vendita non è presente l'affittuari, il diritto di prelazione passo agli affittuari coltivatori diretti confinanti.
 

muscat

Nuovo Iscritto
Però in questo caso il fondo era condotto in affitto da un coltivatore diretto da molti anni (e non con contratti di affitto rinnovati di anno in anno), il fondo è stato venduto ad una terza figura, coltivatore diretto, ma non confinante.
L'affittuario non ha rinunciato alla prelazione, sull'atto vi è espressamente scritto che l'acquirente è a conoscenza che l'affittuario ha il diritto di prelazione e potrebbe esercitarlo.
In questo caso i confinanti coltivatori diretti (con tutti i requisiti per esercitare la prelazione) hanno la prelazione in automatico o la prelazione rimane all'affittuario, anche se non l'ha esercitata?
Grazie per l'attenzione!
 

Silvio Luise

Membro Attivo
Agente Immobiliare
se sul fondo oggetto di vendita vi è l'affittuario, quest'ultimo ha il diritto di prelazione. Se rinuncia al suo diritto di prelazione tale diritto NON passa ai confinanti coltivatori diretti. Se sul fondo agricolo oggetto di vendita non è presente l'affittuari, il diritto di prelazione passo agli affittuari coltivatori diretti confinanti.

..non mi pare proprio che sia cosi'!!!!
 

muscat

Nuovo Iscritto
Il fatto che l'affittuario rinunci alla prelazione non e' di per se sufficente per vendere a terzi senza dare la prelazione ai confinanti che ne hanno diritto
In questo caso il fondo è stato venduto a terzi, l'affittuari non ha rinunciato alla prelazione, ma non l'ha esercitata.
Quello che vorrei capire è se questo è possibile... che l'affittuario non rinunci alla prelazione, ma allo stesso tempo non si avvalga di quest'ultima.
 

muscat

Nuovo Iscritto
Va bene, questo è quello che prevede la legge, ma se il venditore non ha inviato la notifica, ne all'affittuario, ne ai confinanti ed ha venduto il fondo a un terzo soggeto, l'affittuario, non essendo interessato all'acquisto, non si è posto il problema di sentirsi parte lesa e non ha rivendicato in alcun modo la prelazione, anzi forse il contratto d'affitto non è ancora cessato. In questo caso il vicino coltivatore diretto può rivendicare la prelazione, o per farlo deve esserci espressamente la rinuncia dell'affittuario?
 

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