mi piace la precisione in queste cose, anche se bene o male è stato detto tutto:
L'obbligo è delle parti che si vogliano avvalere della opzione prezzo valore.
Tale opzione (prezzo- valore) permette di esser tassati sulla valore automatico, calcolato partendo rendita catastale rivalutata ecc. ecc. invece che sull'effettivo prezzo pagato.
Prima c'era una specie di "accordo tacito con minaccia latente" dove lo stato, avendo deciso che gli atti che presentavano un prezzo minore del sopra citato "valore automatico" sarebbero stati soggetti quasi sicuramente di contestazioni dall'ade.
vedi per esempio questo articolo di archivio
Di contro, gli alti che invece rispondevano alla formula del valore automatico come soglia minima sarebbero stati considerati "sani" e non contestabili a meno di non trovare traccia di pagamenti differenti....
Nessuno voleva pagare imposte elevate su quanto effettivamente pagato, quindi cercava di denunciare il meno possibile, creando fenomeni di evasione continua e finendo per scrivere sugli atti valori a casaccio, quindi i notai cominciarono a consigliare di non rogitare atti con valori minori al "valore automatico", da li in poi tutti coloro che compravano case di seconda mano, vedevano il notaio fare i calcoli delle imposte non su quanto pagavano, ma su quanto andava poi denunciato nel rogito
Il tutto basato sulla "promessa" dello stato di "chiudere un occhio su atti che rispettavano tale limite minimo"... promessa che poteva benissimo non mantenere quando avesse voluto
Lo staff di Bersani pensò di "sanare" questa situazione, da una parte perchè ridicola, dall'altra perchè i dati dei rogiti diventavano inutilizzabili ai fini di una monitorizzazione dei valori, anche in vista della riforma del catasto (che rischia di saltare ancora perchè chiaramente è fatta da incompetenti burocrati).
Inoltre tale pratica era pericolosa anche per gli acquirenti (pensiamo al diritto fallimentare).
Quindi ecco che pensò al prezzo valore, una opzione che le parti possono scelgiere che da la possibilità di venir tassati sul valore automatico, pur denunciando quanto effettivamente pagato, e avere anche alcuni sgravi perfino sul costo del notaio (?)
IN cambio l'opzione obbliga LE PARTI (non l'agente) a una aggiunta alla dichiarazione sostitutiva dove:
1) dichiarano se si sono serviti di intermediazione
2) dichiarano come hanno pagato la stessa, se l'hanno pagata.
Tale dichiarazione è parte integrante della opzione, opzione che, vi ricordo, potrebbe benissimo venire NON RICHIESTA (è una opzione!), nel caso si deve pagare chiaramente tutte le imposte sul prezzo effettivamente pagato, senza sconti e non si deve fare alcuna dichiarazione sulla mediazione.
Non c'è obbligo di fatture per quel decreto, l'obbligo di fatture c'è da sempre a prescindere, nell'atto le parti potrebbero anche dire di non aver pagato... i notai chiedono le fatture lo stesso spesso, ma l'agente non ha l'obbligo di produrle prima di aver riscosso.
Non c'è l'obbligo (se non per senso del dovere e di servizio) di presenziare al rogito, ne prima ne oggi.
MI fermo perchè ho da preparare altre robe su altri temi.
Per rispondere alla domanda: deve esser scritto nel rogito le use generalità e l'importo richiesto solo se ha intermediato quell'affare e si sceglie l'opzione prezzo valore, se l'importo è stato pagato, i notai chiedono anche le fatture (ma non servirebbero, il decreto vuole solo sapere come è stato pagato, vengono aggiunte per completezza)
L'obbligo è delle parti che si vogliano avvalere della opzione prezzo valore.
Tale opzione (prezzo- valore) permette di esser tassati sulla valore automatico, calcolato partendo rendita catastale rivalutata ecc. ecc. invece che sull'effettivo prezzo pagato.
1.1 Presupposti e condizioni
La facoltà di applicare il «prezzo valore», che la parte acquirente può esercitare ai sensi del comma 497, resta subordinata al rispetto di alcuni precisi presupposti e condizioni indicati con chiarezza dalla norma:
- — acquirenti devono essere persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività com-
merciali, artistiche o professionali (ad altri soggetti il «prezzo valore» è precluso);
- — la cessione deve avere ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non anche
altre tipologie di fabbricati;
- — l’opzione per l’applicazione del «prezzo valore» deve essere esercitata all’atto dell’acquisto e
su richiesta della parte acquirente resa al notaio, e non anche successivamente, attraverso la stipula di atti integrativi. Quest’ultimo aspetto, nei casi interessati dalla sentenza della Consulta 6/2014 (relativa all’applicazione del «prezzo valore» alle aste giudiziarie e di cui si dirà più avanti), andrà d’ora in poi declinata diversamente in quanto, in taluni casi, non sarà presente il notaio, ma altra figura che risulterà legittimata a ricevere la dichiarazione di volontà della parte acquirente di avvalersi del «prezzo valore» e la consegna della provvista con la quale fare fronte al pagamento dell’Imposta di registro;
- — in ogni caso, nell’atto di trasferimento dell’immobile dovrà essere espressamente indi- cato, a pena di nullità, anche il prezzo effettivamente pattuito.
Si evidenzia che, a termini di legge, gli atti per i quali si richiede l’applicazione del «prezzo valore» godono di una riduzione del 30% degli onorari notarili.
Prima c'era una specie di "accordo tacito con minaccia latente" dove lo stato, avendo deciso che gli atti che presentavano un prezzo minore del sopra citato "valore automatico" sarebbero stati soggetti quasi sicuramente di contestazioni dall'ade.
vedi per esempio questo articolo di archivio
Di contro, gli alti che invece rispondevano alla formula del valore automatico come soglia minima sarebbero stati considerati "sani" e non contestabili a meno di non trovare traccia di pagamenti differenti....
Nessuno voleva pagare imposte elevate su quanto effettivamente pagato, quindi cercava di denunciare il meno possibile, creando fenomeni di evasione continua e finendo per scrivere sugli atti valori a casaccio, quindi i notai cominciarono a consigliare di non rogitare atti con valori minori al "valore automatico", da li in poi tutti coloro che compravano case di seconda mano, vedevano il notaio fare i calcoli delle imposte non su quanto pagavano, ma su quanto andava poi denunciato nel rogito
Il tutto basato sulla "promessa" dello stato di "chiudere un occhio su atti che rispettavano tale limite minimo"... promessa che poteva benissimo non mantenere quando avesse voluto
Lo staff di Bersani pensò di "sanare" questa situazione, da una parte perchè ridicola, dall'altra perchè i dati dei rogiti diventavano inutilizzabili ai fini di una monitorizzazione dei valori, anche in vista della riforma del catasto (che rischia di saltare ancora perchè chiaramente è fatta da incompetenti burocrati).
Inoltre tale pratica era pericolosa anche per gli acquirenti (pensiamo al diritto fallimentare).
Quindi ecco che pensò al prezzo valore, una opzione che le parti possono scelgiere che da la possibilità di venir tassati sul valore automatico, pur denunciando quanto effettivamente pagato, e avere anche alcuni sgravi perfino sul costo del notaio (?)
IN cambio l'opzione obbliga LE PARTI (non l'agente) a una aggiunta alla dichiarazione sostitutiva dove:
1) dichiarano se si sono serviti di intermediazione
2) dichiarano come hanno pagato la stessa, se l'hanno pagata.
Tale dichiarazione è parte integrante della opzione, opzione che, vi ricordo, potrebbe benissimo venire NON RICHIESTA (è una opzione!), nel caso si deve pagare chiaramente tutte le imposte sul prezzo effettivamente pagato, senza sconti e non si deve fare alcuna dichiarazione sulla mediazione.
Non c'è obbligo di fatture per quel decreto, l'obbligo di fatture c'è da sempre a prescindere, nell'atto le parti potrebbero anche dire di non aver pagato... i notai chiedono le fatture lo stesso spesso, ma l'agente non ha l'obbligo di produrle prima di aver riscosso.
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Non c'è l'obbligo (se non per senso del dovere e di servizio) di presenziare al rogito, ne prima ne oggi.
MI fermo perchè ho da preparare altre robe su altri temi.
Per rispondere alla domanda: deve esser scritto nel rogito le use generalità e l'importo richiesto solo se ha intermediato quell'affare e si sceglie l'opzione prezzo valore, se l'importo è stato pagato, i notai chiedono anche le fatture (ma non servirebbero, il decreto vuole solo sapere come è stato pagato, vengono aggiunte per completezza)
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