L'indomabile Luciano Passuti mi ha passato questo interessantissimo documento che pubblico davvero volentieri sul tema della Privacy e delle Regole del Marketing per le Agenzie Immobiliari a firma di Studio Athena di S. Agerio e del Dott. Fabrizio Perotti Consulente FIAIP sulla Privacy.
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LE REGOLE DEL MARKETING PER LE AGENZIE IMMOBILIARI
L’utilizzo dei recapiti di posta elettronica e/o cartacea ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, di vendita, di ricerche di mercato e di comunicazioni commerciali, è stato oggetto in numerose occasioni di riflessioni e interventi da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
Ricordiamo, in via preliminare e come punto di partenza e di riferimento delle nostre considerazioni, che il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso (art. 23 del D.Lgs. 196/2003) solo con il consenso dell’interessato, e che tale consenso deve essere espresso, libero, documentato per iscritto, specificamente riferito al trattamento in oggetto, e preceduto da un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy.
A tal proposito il Garante, nel parere del 29 maggio 2003, in vigenza della precedente disciplina della materia (L. 675/1996), riferendosi alla natura del consenso, ne sottolineava il “connotato autorizzatorio “positivo” in base al quale l’eventuale silenzio dell’interessato comporta il diniego del consenso eventualmente richiesto e non rileva come assenso tacito” al trattamento. Vedremo più avanti come, sulla scorta della direttiva 2002/58/CE e in presenza di specifiche fattispecie e a determinate tassative condizioni, il legislatore e il Garante abbiano in parte derogato a tale carattere autorizzatorio “positivo”, attribuendo valore di assenso al trattamento alla non opposizione (quindi al silenzio).
Tornando al parere del maggio 2003, generato dalla circostanza di numerosi reclami riferiti alla ricezione di messaggi di posta elettronica per scopi promozionali, pubblicitari, di informazione commerciale o di vendita diretta inviati senza che gli interessati avessero precedentemente manifestato il proprio consenso informato, in tale sede il Garante, dopo aver ribadito il carattere di dato personale dell’indirizzo email, tale da ricondurne il trattamento alla materia della normativa privacy, sancisce l’illiceità dell’utilizzo degli indirizzi di posta elettronica a tali fini, seppur reperiti, con varie modalità e, certamente, con facilità, nelle larghe maglie della rete Internet. I sostenitori di tale utilizzo senza consenso fondavano tale attività sulla sin troppo facile equazione: facile reperibilità del dato + conoscibilità da chiunque = esenzione dal consenso ai sensi dell’art. 24 ( per trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque). A tal proposito è chiara la smentita del Garante: l’esenzione dal consenso consentita da tale circostanza, è applicabile “solo quando vi è un pubblico registo, elenco….conoscibile da chiunque perché vi è una specifica disciplina che ne impone la conoscibilità indifferenziata da parte del pubblico, e non anche quando i dati personali sono conoscibili da chiunque per mere circostanze di fatto”. Confermata quindi la liceità dell’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali e simili, solo a fronte di un consenso preventivamente espresso, con le caratteristiche sopra esposte, e documentato per iscritto (non “manifestato per iscritto”, in quanto tale ulteriore prescrizione è riferita solo al trattamento di dati sensibili). Il D.Lgs. 196/2003 ha poi ribadito lo stesso principio per comunicazioni di analoga natura svolte via fax, MMS, SMS e comunicazioni elettroniche di altro tipo.
Allo stesso tempo però, il Garante, nello stesso parere del 2003, anticipava la prossima integrazione di tale disciplina, ad effetto del recepimento della direttiva 2002/58/CE, con una specifica previsione riguardante la possibilità di permettere agli operatori economici, tramite l’utilizzo di indirizzi email forniti dagli interessati,”di far conoscere ai propri clienti prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali si è già stabilito un rapporto, con i medesimi clienti, di vendita di prodotti o servizi”.
Di conseguenza la successiva normativa di riferimento, il D.Lgs. 196/2003, ha disciplinato, all’art. 130 c. 4, tale fattispecie, successivamente estesa, oltre al caso delle comunicazioni tramite email, a quelle effettuate utilizzando l’utilizzo di posta cartacea (Provvedimento del 19 giugno 2008).
Ad oggi, pertanto, possiamo distinguere la disciplinare delle comunicazioni per finalità di pubblicità, vendita diretta e commerciale, in tre macroaree:
Comunicazioni rivolte a soggetti non ancora clienti, con qualsiasi strumento (posta elettronica, cartacea, sms, fax ecc);
Comunicazioni rivolte a soggetti già clienti, con strumenti diversi da email e posta cartacea;
Comunicazioni rivolte a soggetti già clienti tramite indirizzo email e/o di posta cartacea.
Nei primi due casi è certamente imprescindibile il consenso espresso, preventivo, informato, specifico e documentato per iscritto dell’interessato.
La terza fattispecie è quella disciplinata invece dall’art. 130 c. 4 e dal Provvedimento del giugno 2008: qualora un titolare del trattamento abbia venduto già venduto un prodotto o un servizio all’interessato, può utilizzare gli indirizzi di email e/o posta carcatacea forniti dal cliente stesso, per inviare direttamente proprio materiale pubblicitario, comunicazioni finalizzate alla vendita diretta, materiale per ricerche di mercato e comunicazioni commerciali, senza il consenso.
A quali condizioni è lecito l’utilizzo di tali recapiti? La prima è che l’attività promozionale abbia ad oggetto beni e servizi del medesimo titolare (non di altri soggetti) e analoghi a quelli oggetto della vendita già precedentemente avvenuta.
La seconda condizione è che l’interessato sia informato adeguatamente, prima della instaurazione del rapporto, che i recapiti di email e posta cartacea forniti potranno essere utilizzati per l’invio di tali comunicazioni, e che sin dall’inizio potrà, agevolmente e gratuitamente, opporsi (indicando le modalità per farlo). Ove il cliente non si sia opposto al trattamento (come dicevamo, in questo caso il silenzio dell’interessato sortisce gli stessi effetti dell’assenso espresso, in quanto fonda la successiva liceità del trattamento) l’utilizzo dei suoi recapiti di email e posta cartacea è lecito. In tal caso non c’è un assenso da documentare per iscritto, ma eventualmente una opposizione al trattamento per tali finalità di cui va presa nota per non inviare erroneamente, e illecitamente, materiale promozionale al cliente che si è opposto.
Infine, in occasione di ogni invio delle comunicazioni commerciali al cliente che non si è opposto, va ribadita l’informazione per cui in ogni momento ci si può opporre al trattamento specificando le modalità per farlo; in tal caso è necessario fornire immediato riscontro che confermi l’interruzione di tale trattamento, e prestare molta attenzione all’effettiva interruzione degli invii, che da questo momento diventano illeciti.