Sergio Caruso

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Agente Immobiliare
La Regione Liguria a sostegno dei proprietari-locatori




La Regione Liguria, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 38 del 3 dicembre 2007, ha attivato il Fondo di garanzia – Sezione Locazione quale strumento avente la funzione di ridurre, nell’ambito di un contratto di locazione, l’entità per il locatore del rischio derivante dall’insolvenza del conduttore e quindi dal costituirsi di morosità nei confronti della quale, attualmente, le normali procedure giudiziali del nostro ordinamento non costituiscono una tutela sufficientemente efficace e tempestiva.
A partire dal 16 Aprile potranno essere presentate a FI.L.S.E. le domande per attivare il fondo di garanzia atto a ridurre, nell'ambito di un contratto di locazione, il rischio per il proprietario derivante dall'insolvenza del conduttore. Il “Fondo di garanzia – Sezione Locazione” garantisce il proprietario - locatore a fronte di eventuali inadempimenti del conduttore per una durata di 60 mesi e prevede, in caso di inadempimento del conduttore, un rimborso sino a un massimo di 12 mensilità di canone a fronte della messa in mora del conduttore da parte del locatore.
La finalità perseguita tramite tale strumento è quella di promuovere l’immissione sul mercato della locazione di abitazioni prima casa a canone moderato tramite la riduzione del “rischio morosità”, inteso:
- quale fattore critico rispetto alla sostenibilità dell’ammortamento degli investimenti effettuati dagli operatori pubblici e privati nell’ambito di interventi edilizi di housing sociale realizzati all’interno della programmazione della Regione e dei Comuni;
- quale fattore disincentivante per la messa sul mercato della locazione di alloggi liberi soprattutto da parte di piccoli proprietari.
Il Fondo di garanzia viene istituito attraverso apposito stanziamento, sarà attivabile a vantaggio del proprietario–locatore garantito a fronte di eventuali inadempimenti del conduttore nell’arco di durata del rapporto contrattuale e rimborserà – come meglio specificato nel prosieguo – sino ad un importo massimo di 12 mensilità di canone a fronte della messa in mora del conduttore da parte del locatore.
Il Fondo si attiverà rimborsando al proprietario l’importo dei canoni non pagati dal conduttore, sino all’importo massimo pari a dodici mensilità del canone, a partire dal verificarsi dell’inadempienza relativa alla terza mensilità, previa messa in mora senza esito del conduttore da parte del proprietario o dell’Agenzia sociale per la casa in nome e per conto del proprietario. Il proprietario è tenuto ad eseguire la messa in mora dell’inquilino, tramite invio di lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dal verificarsi del primo inadempimento relativo al pagamento del canone; qualora il proprietario non si attivi entro tale termine, i canoni relativi al tempo intercorrente tra lo stesso e la tardiva messa in mora non saranno coperti dalla garanzia del Fondo.
La domanda di accesso al Fondo di Garanzia deve essere presentata a pena di inammissibilità utilizzando l’apposito allegato “1 – modulo di Domanda” reperibile presso la FI.L.S.E. S.p.A. o direttamente sul sito Filse.

Marta Collu
21 aprile 2010

BORDIGHERA: Il portale con attivit
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