A me e' successo che stranieri che per richiedere la residenza in locali inferiori a 28 mq si so o visti negare la residenza e conseguente permesso di soggiorno. Parlo di fatti
Saranno anche fatti ma non significa che l'ufficiale dell'anagrafe abbia agito legittimamente se l'unica ragione del diniego e' stata quella della mancanza di agibilità. La prossima volta a fronte di questo atteggiamento puoi portare alla sua attenzione questo opuscolo che e' stato prodotto in collaboraizone con l'assessorato delle politiche sociali della regione Emilia Romagna e il Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione sociale del Comune di Modena .
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Guida Iscrizione anagrafica - Emilia Romagna.pdf
Cito da pagina 19
"La Legge n. 94/2009 (Pacchetto Sicurezza 2009), ha introdotto la possibilità per i competenti uffici comunali di verificare, al momento della richiestadi iscrizione o variazione anagrafica di ogni persona, le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza,ai sensi delle vigenti norme sanitarie”. In altre parole al Comune viene data facoltà - e non l’obbligo - di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d’iscrizione e di variazione anagrafica.
La formulazione della norma non prevede la richiesta di messa in sicurezza
dell’immobile ma la sua adeguatezza a una serie di parametri igienico-sanitari che conferiscono idoneità abitativa all’immobile stesso (si noti che molte
abitazioni presenti nei centri storici, spesso abitate da cittadini italiani, nono
stante il loro elevato valore catastale, possono non avere i requisiti abitativi
richiesti perché costruite precedentemente alla normativa).
Tale norma si applica, in via discrezionale, nei confronti di tutti i cittadini, siano
essi italiani, stranieri e comunitari e, come specificato dalla stessa,
non può condizionare comunque il procedimento di iscrizione anagrafica, il quale deve rimane vincolato ai presupposti già citati di dimora abituale.
L’iscrizione nei registri della popolazione residente deve restare un procedimento amministrativo distinto e separato che deve trovare esito positivo anche nel caso in cui l’alloggio risulti eventualmente inidoneo."