Queata è la bozza della legge che regolerà la professione dei mediatori creditizi.
Intanto, come recitava il mandato della delega, vengono integrate nel Testo Unico Bancario tutte le norme di riferimento ed in particolare dopo il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il “Titolo VI-bis” che riguarda Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi. E parallelamente viene emanato un decreto recante ulteriori disposizioni di attuazione della delega.
Agenti in attività finanziaria
Per gli Agenti in attività finanziaria si conferma che è Agente il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
Leggi Tutto...
Mediatori Creditizi
Per i Mediatori creditizi si conferma che è mediatore colui che mette in contatto determinate banche o intermediari finanziari, previsti dal Titolo V, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo. Svolge la propria attività senza essere legato a nessuna delle parti da accordi di distribuzione o da altri rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza, e risponde solidalmente dei danni causati dalle persone fisiche, per il tramite delle quali opera, anche per le condotte penalmente sanzionate.
Leggi Tutto...
Una delle innovazioni della riforma risiede nei requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei Mediatori Creditizi che avranno la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa.
Leggi Tutto...
Per l’iscrizione delle persone giuridiche (vale anche per gli Agenti in Attività Finanziaria) sono richiesti i seguenti requisiti: “I consiglieri di amministrazione ed i sindaci devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
Leggi Tutto...
Viene ribadita l’incompatibilità delle due professioni.
L’attività di mediazione creditizia, inoltre, non può essere svolta da banche e intermediari finanziari. “A tal fine: i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco”.
Leggi Tutto...
Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d’Italia
“Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.
Leggi Tutto...
Organismo
L’Organismo che terrà gli elenchi avrà personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione. L’Organismo sarà composto da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da membri (da definire nel numero) scelti, all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, e tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.
Leggi Tutto...
La prova valutativa e l'aggiornamento professionale
L’Organismo indice con cadenza almeno annuale una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l’iscrizione negli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
Leggi Tutto...
Disciplina transitoria rispetto agli Agenti e Mediatori già iscritti agli attuali elenchi.
I soggetti già iscritti nell’elenchi che hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa, e hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti.
Fonte: Cosa prevede la bozza della Riforma dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in attivit
Intanto, come recitava il mandato della delega, vengono integrate nel Testo Unico Bancario tutte le norme di riferimento ed in particolare dopo il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il “Titolo VI-bis” che riguarda Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi. E parallelamente viene emanato un decreto recante ulteriori disposizioni di attuazione della delega.
Agenti in attività finanziaria
Per gli Agenti in attività finanziaria si conferma che è Agente il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
Leggi Tutto...
Mediatori Creditizi
Per i Mediatori creditizi si conferma che è mediatore colui che mette in contatto determinate banche o intermediari finanziari, previsti dal Titolo V, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo. Svolge la propria attività senza essere legato a nessuna delle parti da accordi di distribuzione o da altri rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza, e risponde solidalmente dei danni causati dalle persone fisiche, per il tramite delle quali opera, anche per le condotte penalmente sanzionate.
Leggi Tutto...
Una delle innovazioni della riforma risiede nei requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei Mediatori Creditizi che avranno la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa.
Leggi Tutto...
Per l’iscrizione delle persone giuridiche (vale anche per gli Agenti in Attività Finanziaria) sono richiesti i seguenti requisiti: “I consiglieri di amministrazione ed i sindaci devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
Leggi Tutto...
Viene ribadita l’incompatibilità delle due professioni.
L’attività di mediazione creditizia, inoltre, non può essere svolta da banche e intermediari finanziari. “A tal fine: i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco”.
Leggi Tutto...
Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d’Italia
“Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.
Leggi Tutto...
Organismo
L’Organismo che terrà gli elenchi avrà personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione. L’Organismo sarà composto da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da membri (da definire nel numero) scelti, all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, e tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.
Leggi Tutto...
La prova valutativa e l'aggiornamento professionale
L’Organismo indice con cadenza almeno annuale una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l’iscrizione negli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
Leggi Tutto...
Disciplina transitoria rispetto agli Agenti e Mediatori già iscritti agli attuali elenchi.
I soggetti già iscritti nell’elenchi che hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa, e hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti.
Fonte: Cosa prevede la bozza della Riforma dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in attivit