cooks

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Scusatemi ma non pensavo di sollevare questo polverone...oggi ho parlato con un altro tecnico, ha confermato che c'è un errore ovvero che è stata calcolata la superficie della scala in comune nel c/6, questo carte alla mano...

Io comunque non ho offeso nessuna categoria di tecnici, sto solo cercando di capire se mi conviene riaccatastare correttamente la cantina, cosa che comunque ha un costo...
 

H&F

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Scusatemi ma non pensavo di sollevare questo polverone...oggi ho parlato con un altro tecnico, ha confermato che c'è un errore ovvero che è stata calcolata la superficie della scala in comune nel c/6, questo carte alla mano...

Io comunque non ho offeso nessuna categoria di tecnici, sto solo cercando di capire se mi conviene riaccatastare correttamente la cantina, cosa che comunque ha un costo...
Mi fa piacere leggere il tuo post, che considero vero.
ciò non toglie che si misurano i muri.
 

H&F

Membro Assiduo
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ciao H&F,
questo forum e' nato per dare consigli e scambiarsi pareri ma non per fare a gara a chi ne sa di piu'!
penso che tu sia un agente immobiliare o comunque non un tecnico, architetto, geometra e ingegnere che sia, hai mai combattuto con municipi o con il catasto per farti passare delle pratiche? hai mai fatto un docfa tu personalmente? hai mai fatto qualche pratica che rientra nelle nostre competenze di tecnici??

ognuno di noi fa il suo lavoro e qui cerca di aiutare gli altri con la propria esperienza senza stare a fare a gara di chi e' piu' saccente.
puoi essere d'accordo o meno, puoi aver trattato realmente un caso analogo a quello di cui si parla e saperne qualcosa in piu' ma non per questo si deve fare a botte di saccenza anche perche' un privato cittadino che ha un dubbio vuole solo avere un aiuto nel capire se vi puo' essere un errore o no in cio' che gli e' accaduto e anche se tu gli facessi l'elenco di tutte le leggi, delibere, circolari del mondo secondo te anche se se le leggesse tutte non essendo del campo arriverebbe a qualche conclusione da solo????

nel tuo post citato comunque, come dovresti aver capito leggendo le nostre risposte, ci sono diversi errori ad esempio, i beni comuni non producono rendita per questo si chiamano non censibili e riguardo al corpo ed alla misura non c'entra proprio nulla in questo contesto.
nessuno di noi ha fatto un comizio sul fatto che tu abbia sbagliato...abbiamo dato i nostri pareri e basta!!

la cosa piu' importante da mettere in evidenza e' che nella consistenza di 75 mq e' stata considerata la scala che invece e' un bcnc per cui la consistenza, e di conseguenza la rendita, sono errate ed e' importante correggerlo sia per lo stato attuale che per una futura vendita dato che dovresti sapere che i notai ed i periti ti fanno il pelo ed il contropelo ora!!
o se loro passassero la pratica, perche' rischiare un annullamento di un atto per falsa dichiarazione??!!
e poi perche cooks dovrebbe pagare per una rendita errata??!!

come vedi di motivi ce ne sono molti indipendentemente dal fatto di considerare o meno muri o linee sulle planimetrie!!

questo sarebbe stato l'argomento da trattare che tu hai liquidato comunque dicendo che per te non c'erano problemi quando non mi sembra proprio vero...che avresti fatto se fossi stato tu a vendere questo c/6 con consistenza sbagliata, e se dopo la caparra confirmatoria l'acquirente se ne accorgesse e si risultasse inadempiente il doppio della caparra, se richiesto, chi glielo da per cooks tu????

sempre meglio sistemare anche la piu' piccola imprecisione subito prima di trovarsi in altri problemi ben piu' gravi!!

ciao ciao

ps. spero tu non inizi un comizio anche su questo!!!!!!
Il tuo post cita uno mio che non ritrovo a riguardo dell'errorre del tecnico che io avevo considerato fra le possibilità, ma che un tecnico sbagliasse mi sembrava impossibile, evidentemente non tutti i tecnici sono bravi come te ed salves.
il resto sulla legge 122/2010 interpretatela come volete.

Il RIZZI, eminente giurista nel campo ha pubblicato un commento importantissimo fatto proprio dai notai. Lo trovate su internet. Non lo commento. leggetelo e poi riflettete.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Scusatemi ma non pensavo di sollevare questo polverone...oggi ho parlato con un altro tecnico, ha confermato che c'è un errore ovvero che è stata calcolata la superficie della scala in comune nel c/6, questo carte alla mano...

Io comunque non ho offeso nessuna categoria di tecnici, sto solo cercando di capire se mi conviene riaccatastare correttamente la cantina, cosa che comunque ha un costo...

Prima di andare aventi spendendo soldi, discuti con il tuo tecnico vecchio, perchè se c'è un errore lo deve pagare lui , per te è gratis.

Quindi per te è a costo zero il riaccatastamento.

Per quanto riguarda la convenienza, parlane con il notaio che ha fatto l'atto.
Ti dirà lui se esistono problemi di vendita futura. Il notaio conosce meglio di tutti la legge 122/2012 e potrà dirti se un notaio considera il tuo problema rilevante.
io considero la questione non chiarita :
hai due tecnici uno dice una cosa, l'altro un'altra.
Chi dei due ha ragione, carte alla mano come dici tu?
Il primo ha firmato le carte, ha una responsabilità contrattuale nei tuoi confronti.

Vai più a fondo : primo tecnico e notaio tuo. E' tutto gratis, Perchè vai da altri tecnici che ti potrebbero solo spillare dei soldi ?
Ciao. Tornerò a leggerti presto.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Riporto un riassunto del D.P.R. 138/98:

D.P.R. n. 138/98 Allegato C - Norme Tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
Il DPR n.138 del 1998 afferma che "l'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale" (art.3). I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C.
1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.
Per quanto riguarda i criteri per i gruppi R (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di computo.
La superficie catastale è data dalla somma:

della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

del 25 per cento qualora non comunicanti;

della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;

della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

Saluti a tutti.
Piergiorgio, tu sei stato molto applaudito per il tuo post ed anche da me.
Ora ti chiedo cortesemnte di spiegarmi se c'è differenza fra quanto da te citato e quanto da me riportato dal libro Maggioli Editori ?
Coincidono.! e non potrebbe essere diversamente.
Grazie, per la cortese risposta, qualunque essa sia. Il tuo verbo sarà Verbo.


P.S.
Ho inoltre davanti a me una visura catastale intitolata :
Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al...........

C'è scritto chiaramente : superficie catastale.

E non superficie netta :affermazione: come altri sostengono creando confusione.

Confermo i miei dubbi sulla questione Cooks.
 

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