Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sono 15 anni che pago la tassa relativa allo smaltimento rifiuti anche per un posto-auto scoperto (C/6) ed oggi, essendomi giunto l'Avviso di Pagamento relativo al saldo della TASI 2014, mi sono domandato se tale imposta è dovuta davvero anche per il posto auto scoperto accatastato separatamente dall'appartamento, e che non fa parte delle pertinenze della "prima casa" perché ho anche un box.
Leggendo qua e là in internet mi sembrerebbe che non fosse dovuto ma, telefonato al numero verde indicato sull'avviso di pagamento, la risposta è stata lapidaria : "A Firenze si paga la TARI anche sui posti auto scoperti !"
Ora mi domando :
- C'è una normativa nazionale in materia, e se c'è cosa dice ?
- Qualora ci sia una direttiva nazionale, ogni Comune può agire in autonomia, cioè può fare come gli pare ?
Grazie per eventuali risposte

PS
Il fatto che alla voce relativa al mio posto-auto, sull'Avviso di Pagamento, ci sia scritto "garage" è solo una complicazione perché sono 6 mq scoperti punto e basta, e ciò è facilmente dimostrabile.
 

Umberto Granducato

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Secondo me no:

Introdotta dalla legge di stabilità 2014, la IUC, la nuova Imposta Unica Comunale, si compone di IMU, Tasi e Tari. Quest’ultima sostituisce la Tares, il tributo comunale sui servizi indivisibili e sui rifiuti, introdotta dal decreto salva Italia. Ma chi deve pagare la Tari? Quando è escluso il pagamento? La Tari introdotta dalla legge n. 147 del 2013, in sostituzione di Tarsu e Tares, è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono esclusi dal pagamento invece le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili eccetera) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). Ci sono inoltre delle situazioni particolari che potrebbero creare problemi nell’individuare il soggetto tenuto al pagamento della Tari. È il caso della detenzione temporanea dell’immobile o della multiproprietà. Nel caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di una pluralità di possessori invece questi sono tenuti in solido al pagamento, mentre in caso di multiproprietà è il soggetto che gestisce i servizi comuni ad essere responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 
Ultima modifica:

alupini

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Privato Cittadino
Per la mia esperienza, posso dire che quando dopo aver comprato l'attuale immobile andai in comune a fare la vecchia "denuncia ICI" dissi che avevo anche un garage ed un posto auto.
Furono proprio gli impiegati comunali a dirmi che l'imposta sui rifiuti avrei dovuto pagarla solo su appartamento e box, relativamente ai mq calpestabili.
Quindi per quanto riguarda la TARI, almeno nel mio comune, sui posti auto scoperti non si paga.
Nel post però vedo sui parla di avviso TASI, che è diversa dalla TARI e si calcola in base alla rendita.
La TASI si paga anche sui posti auto scoperti, a meno che essi non siano pertinenze secondarie assoggettate alla massima aliquota IMU, ma non alla TASI.
Attenzione però perché anche in questo caso, alcuni comuni come Roma, oltre ad aver stabilito il massimo dell'aliquota IMU sulle pertinenze secondarie (e sulle seconde case), hanno anche aggiunto uno 0,8 per mille di TASI.
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Mi scuso per l'errore : l'Avviso di Pagamento giuntomi è relativo alla TARI !

Comunque il problema che io ho posto non è se a Milano, a Roma o in un altro Comune Italiano la TARI si paga anche sui posti auto scoperti, la mia domanda è se il Comune di Firenze ha diritto di farmela pagare e cioè se sta nella discrezionalità dei Comuni la decisione (Firenze non sarebbe nuova a cercare di applicare Leggi con validità nazionale avendole modificate a proprio piacere e già una volta ho dovuto ricorrere perché non riconosceva, ai tempi dell'IMU, che le pertinenze facessero parte della "prima casa").

Il testo della risposta di Umberto, che ringrazio, non dà una risposta perché la domanda diventa : un posto auto scoperto è da ritenersi "operativo" oppure "non operativo" ?
Perché da questa risposta passa la possibilità o meno per un Comune di far pagare la TARI ..........
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il testo della risposta di Umberto, che ringrazio, non dà una risposta
mi sembrava chiaro, ma ci riprovo ;):

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rappresentava il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio.
La norma individuava, quale presupposto per l’applicazione della TARSU e della TIA, l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune: sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box), e le aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali (ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.).
A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato).
Tale regola non vale per le aree utilizzate per attività economiche (ad esempio il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate.
La tassa e la tariffa si calcolano in base alla superficie dei locali, delle aree scoperte (cortili, giardini, ecc.), delle parti di condominio detenute in via esclusiva (caso, in sè, abbastanza raro). Non sono soggette le aree pertinenziali meramente accessorie, fatta eccezione per le aree a verde.
La TARSU e la TIA sono sostituite, a decorrere dal 2013, dalla TARES, cioè dalla tassa rifiuti e servizi. Si tratta di un tributo con caratteristiche sostanzialmente riconducibili a quelle della TARSU, avendo come presupposto l'occupazione, il possesso, la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Caro Umberto,
non è, a mio parere, chiaro perché, come ho scritto nel primo post :
il posto auto scoperto accatastato separatamente
e quindi non è una parte di cortile condominiale utilizzato come parcheggio privato, bensì una "unità immobiliare" a sé stante con un proprio accatastamento, su cui pago una specifica IMU (68 €uro l'anno) perché avendo anche un box non rientra nella "prima casa".
 

gabriellina

Membro Attivo
Privato Cittadino
avete aggiornamenti in tal senso?io non ho chiara questa cosa,ho registrato sul sito dell'AMA il mio immobile ma non so se devo inserire anche il posto auto scoperto.
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Lo devi inserire se risulta catastalmente tuo.
In altre parole, se sul contratto di acquisto il posto auto ha una sua particella separata oppure pur non avendola è citato come facente parte della compravendita, allora lo devi denunciare per pagarci la TARI.
Se invece parcheggi l'auto in un posto facente parte di un cortile condominiale e che la consuetudine, o gli accordi fra condomini, lo rendono disponibile solo a te .... allora non lo devi denunciare
 

gabriellina

Membro Attivo
Privato Cittadino
Lo devi inserire se risulta catastalmente tuo.
In altre parole, se sul contratto di acquisto il posto auto ha una sua particella separata oppure pur non avendola è citato come facente parte della compravendita, allora lo devi denunciare per pagarci la TARI.
Se invece parcheggi l'auto in un posto facente parte di un cortile condominiale e che la consuetudine, o gli accordi fra condomini, lo rendono disponibile solo a te .... allora non lo devi denunciare
grazie mille
 

gabriellina

Membro Attivo
Privato Cittadino
Torno sull'argomento dopo aver letto quanto segue:

Con l’ordinanza n. 17623/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che la TARI, al pari della TARSU, non è dovuta per i garage solo se esiste un’apposita documentazione che dimostri come quest’ultimo sia effettivamente adibito ad autorimessa e dunque non sia idoneo alla produzione di rifiuti.

mi chiedo:che prova si dovrebbe fornire??
 

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