Leggete questa:
"La Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza n. 15.293 del 12/07/2011, cassando con rinvio una precedente sentenza di Corte d'Appello, ha chiarito un importante principio legato alla conclusione del contratto.
Il fatto
Un'agenzia immobiliare convenne in giudizio il proponente l'acquisto in favore del quale aveva svolto attività di mediazione raccogliendo una proposta d'acquisto irrevocabile che il venditore aveva prontamente accettato nei termini. La domanda verteva sul risarcimento del danno richiesto dal mediatore (pari alle provvigioni che avrebbe incassato dalle parti in caso di vendita) in quanto il proponente l'acquisto, successivamente, si rifiutò di stipulare il contratto dichiarando di non avere ricevuto tempestiva comunicazione dell'avvenuta accettazione della sua proposta. Il proponente l'acquisto si costituì in giudizio e il Tribunale di primo grado, sul presupposto che l'accettazione era stata correttamente comunicata al proponente l'acquisto, dichiarò concluso il contratto tra le parti, condannando così il proponente l'acquisto. La Corte d'Appello, in riforma della precedente decisione, condannò il mediatore dichiarando che, seppure la comunicazione dell'avvenuta accettazione di una proposta non richieda la forma scritta, questa deve comunque possedere un grado di certezza, riferito a tutti i punti essenziali del contratto, tale da rendere pacifico l'avvenuto incontro tra le rispettive volontà contrattuali delle parti. I giudici di secondo grado negarono quindi l'avvenuta valida comunicazione dell'accettazione nei termini previsti dalla proposta irrevocabile, in quanto tale comunicazione avrebbe dovuto garantire al destinatario la certezza del recepimento integrale della sua proposta d'acquisto, unitamente alla provenienza della dichiarazione.
La Corte d'Appello stabilì quindi che tale certezza non poteva essere garantita da una comunicazione telefonica, la quale, ammettendone pure l'esistenza, ben avrebbe potuto contenere non quelle informazioni contenenti la compiuta e definitiva accettazione del venditore, bensì riferire altre circostanze, quali la mera propensione ad accettare del venditore o un'accettazione a condizioni diverse tale da "trasformare l'accettazione in una nuova proposta, a sua volta necessitante di una accettazione da parte della destinataria".
La sentenza
Ai giudici di legittimità venne posto il quesito, da parte del mediatore ricorrente, se il proponente possa venire informato dell'accettazione sottoscritta dalla controparte "in qualsiasi modo, non essendo la prova di tale circostanza soggetta ad alcuna limitazione e potendo essere fornita anche mediante testimoni o per presunzioni, indipendentemente dalla forma richiesta per la validità del contratto".
Con riferimento all'identificazione dell'accettante, sempre il ricorrente lamentò il fatto che i giudici di secondo grado non avessero tenuto in considerazione le risultanze delle prove raccolte in primo grado da cui emergeva che non v'era alcun dubbio circa le generalità del venditore da cui proveniva l'accettazione scritta.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso su entrambi i motivi.
Sulla questione "se - là dove la legge preveda, sotto pena di nullità, per la conclusione del contratto, la forma scritta - sia possibile che il proponente acquisisca la conoscenza della intervenuta accettazione per iscritto da parte dell'oblato (in questo caso il venditore) ricevendone apposita comunicazione telefonica" la Corte ha richiamato una sua stessa sentenza (la n. 8.328 del 01/09/1997) dove stabiliva che "anche nei contratti formali, l'accettazione della proposta non deve necessariamente pervenire direttamente nelle mani del proponente attraverso la consegna di un documento che la contenga". Sempre citando la medesima sentenza, i giudici di legittimità hanno ribadito che il principio che vige al fine della conclusione del contratto "richiede che entrambe le parti abbiano conoscenza della loro concorde volontà, conoscenza che può realizzarsi comunque (sempre che le due dichiarazioni siano redatte per iscritto)".
La Suprema Corte, rinviando la causa ad altra sezione di Corte d'Appello, ha concluso stabilendo che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto accertare in concreto, "all'esito della valutazione delle risultanze probatorie, anche testimoniali e per interrogatorio", se il proponente l'acquisto, tramite la telefonata fatta dall'agente immobiliare, abbia avuto effettiva e tempestiva conoscenza dell'avvenuta accettazione da parte del proprietario."
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