adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
mosca fino al 2012 le camere di commercio d'italia hanno preteso di depositare alle locali camere copia delle provvigioni che venivano applicate nelle compravendite immobiliari, e tu caschi dalle nuvole?
 

mosca

Membro Assiduo
mosca fino al 2012 le camere di commercio d'italia hanno preteso di depositare alle locali camere copia delle provvigioni che venivano applicate nelle compravendite immobiliari, e tu caschi dalle nuvole?
E si saranno dimenticati di Pistoia !!....perchè da noi nessuno a preteso nulla ....nonostante sia presidente provinciale Anama e vicepresidente del Consorzio Agenti Immobiliari della provincia di Pistoia...avrei dovuto ricevere qualche richiesta in tal senso...non credi ?
 

enrikon

Membro Senior
Alla C.C.I.A.A. di Firenze, le ultime notizie che avevo (non freschissime) erano: 2% sulle compravendite - 1 Mensilità nelle locazioni oltre i 12 mesi di durata - tanti dodicesimi di mensilità quanti sono i mesi di affitto in caso di locazioni di durata inferiore all'anno.

......è tuo cliente, ma paga la provvigione anche all' altro mediatore ...... non mi tornano i conti.......
Credo intendesse che era un cliente che seguiva lui, ma che poi ha concluso con un'altra agenzia.
 

depanis luisa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La Camera di Commercio provvede all'accertamento degli usi e delle consuetudini relativi alle attività economiche , pubblicandoli in una Raccolta; in virtù di tale pubblicazione gli usi acquistano il rango di fonti del diritto e si presumono esistenti fino a prova contraria.

La rilevazione degli Usi avviene mediante l'attività di un Commissione Provinciali.
Particolare rilievo rivestono in Italia le Raccolte degli usi e delle consuetudini provinciali, curate dalle camere di commercio, distintamente per ciascuno dei settori economico-produttivi. Storicamente questa funzione di raccolta è una di quelle istituzionalmente assolte per prime dagli enti camerali, fino dal medioevo.
L’attribuzione alle camere di commercio della funzione di raccolta ed aggiornamento degli usi e delle consuetudini della provincia fu sancita per la prima volta dalla Legge n. 121 del 1910 e confermata successivamente dal Regio Decreto n. 2011 del 1934 e dalla Legge n. 580 del 1993. In particolare, questa ultima legge di riforma ha sancito che la raccolta e l’aggiornamento degli usi e delle consuetudini provinciali del commercio rientrano tra le funzioni di regolazione del mercato degli enti camerali. Successivamente il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ha regolamentato la materia con Decreto del 16 maggio 2000.

L'inserimento degli usi nella Raccolta provinciale, oltre a renderli applicabili d'ufficio da parte del Giudice, conferisce loro la presunzione di esistenza, esonerando così la parte che li invochi dall’obbligo di provarla.

Le camere di commercio attendono ogni cinque anni alla raccolta ed all’aggiornamento degli usi e delle consuetudini tramite apposite commissioni provinciali. Queste si avvalgono del lavoro di ricerca, settore per settore, condotto da numerosi comitati tecnici. Compito delle raccolte provinciali, come previsto dalle preleggi del Codice civile, non è di dettare norme vincolanti, ma di rispecchiare l'attività reale degli operatori economici. Il procedimento di accertamento è piuttosto lungo e complesso. Ciascun ente camerale, costituita l'apposita Commissione, proclama ufficialmente l'avvio delle operazioni di revisione della raccolta provinciale degli usi e delle consuetudini, diffondendo la notizia tra tutti gli interessati.

Quindi, le osservazioni e le proposte di modifica degli usi e delle consuetudini provinciali, fatte pervenire alla segreteria della commissione, entro i termini previsti, dagli enti locali, dalle associazioni delle categorie economiche, dagli ordini e collegi professionali, nonché dagli altri enti ed organismi, sono esaminate dalla commissione stessa e dai comitati tecnici di settore, anche in contraddittorio con tutte le parti interessate. Viene quindi approntato uno schema degli usi rilevati, distinti per settore; la Giunta camerale lo approva in via provvisoria, dopodiché viene affisso per 45 giorni all'albo pretorio dell'ente camerale. Contemporaneamente tale schema viene diffuso con ogni mezzo tra gli enti locali, le associazioni delle categorie economiche e dei consumatori, gli ordini e collegi professionali e tra tutti gli organismi ed operatori economici, per acquisire eventuali rilievi e proposte. In tale lasso di tempo, ciascun soggetto può avanzare proprie riserve, rilievi e proposte di integrazione o modifica a detto schema. La commissione, dopo avere vagliato le proposte di modifica del testo precedente, redige lo schema definitivo della nuova Raccolta degli usi provinciali, la quale viene approvata dalla Giunta camerale in via definitiva.
 

mosca

Membro Assiduo
Vabbè mosca, ma non dirmi che la camera di commercio di Pistoia non ha fissato delle percentuali per quanto riguarda la mediazione delle agenzie immobiliari.
Ma certo.........infatti ho chiesto se intendeva degli "usi e consuetudini"....ma Adimecasa parla di obblighi e pretese delle CCIAA
 

enrikon

Membro Senior
Ma infatti ogni camera di commercio fa storia a sè. Ci sta che a Bergamo abbiano "preteso" dalle agenzie immobiliari che venisse loro comunicata la provvigione media applicata. Di sicuro non in tutta Italia, dato che neanch'io ricordo di averlo mai fatto.
 

d1ego

Membro Attivo
Privato Cittadino
Art. 1755 - Provvigione
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Scusate ma cosa significa "in mancanza di patto"? Per me, da profano, significa che se c'è un incarico scritto che prevede una provvigione, si applica quella. Solo in mancanza si ricorre agli usi.
 

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