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Membro Storico
Agenti d'Affari in Mediazione

Abstract

Indicazioni operative per l'esercizio dell'attività di Agente d'affari in mediazione (L. 39/1989)
Oggetto

Si ricorda che il 12 Maggio 2013 scade il termine per la presentazione delle pratiche di aggiornamento posizioni "Ex albi e ruoli agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, spedizionieri, mediatori marittimi".

E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.).
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno), in particolare gli articoli 25,73,80,85, è stato soppresso il Ruolo degli agenti d'affari in mediazione e sono state ridefinite le procedure.
A decorrere dal 12 maggio 2012 sono operativi i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 che disciplinano le nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi.
Rimangono invariati i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di cui alla Legge 39/89 e sono confermate anche le sezioni in base alle quali sono classificate le attività di mediazione (art. 3 del DM 452/1990):
  • agenti immobiliari
  • agenti merceologici
  • agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili ed aziende
  • agenti in servizi vari
L'esercizio dell'attività di mediazione, svolta individualmente o in forma collettiva, è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge n. 39/1989 e dal Decreto 26 ottobre 2011.
La SCIA va presentata con procedura telematica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove si intende iniziare l'attività contestualmente alla Comunicazione Unica.
La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.
Verifica requisitiL'Ufficio ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive contenute nella SCIA e, cosi come previsto dall'art. 19 comma 3 della L. 241/90, in caso di verificata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione di attività fatto salvo, se possibile, la possibilità di conformare la stessa entro il termine fissato dall'Ufficio.
RequisitiI requisiti devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi altro titolo per conto dell'impresa.
Generali
  • maggiore età;
  • cittadinanza italiana o della Comunità Europea ovvero stato di cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno;
  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Morali
non essere stato sottoposto a misure antimafia, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato per reati di cui all'art. 2 legge n.39/89
Requisiti tecnico-professionaliaver frequentato uno specifico corso di formazione e successivamente avere superato l'esame presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;
Polizza assicurativaL'art. 3 comma 5-bis della legge 39/1989 stabilisce che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Si fa presente che dovranno essere assicurati, in un'unica polizza, ma separatamente, i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse contemplate nei quattro settori, ovvero stipulare più polizze distinte.
La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo attività di mediazione.
Copia del contratto di assicurazione professionale deve essere allegata alla pratica.
Incompatibilità
L'esercizio dell'attività di mediazione di cui alla legge 39/89 è incompatibile:
  • con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione;
  • con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, esclusa la mediazione comunque esercitata;
  • è preclusa inoltre a coloro che sono qualificati agenti e rappresentanti di commercio.

Moduli e formulari
Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, deve preventivamente depositarne copia all'ufficio registro delle imprese con procedura telematica.
Il deposito in formato cartaceo dei moduli e dei formulari è consentito fino alla data del 10 agosto 2012.
Disposizioni transitorie
Si riportano in sintesi alcune novità introdotte dai decreti attuativi (per approfondimenti si invita a consultare i singoli decreti, la Circolare Ministeriale n. 3648/c e la guida regionale).
Istituzione di apposita sezione REA dove possono richiedere l'iscrizione i soggetti che cessano l'attività.
Norme transitorie per le imprese già attive e per le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli che non svolgono attività con obbligo di procedere all'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea secondo le modalità descritte nei decreti entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti (entro il 12 maggio 2013).
Verifica dinamica, con periodicità quadriennale o quinquennale, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
Modalità operativa

Strumenti
Dal 14 maggio l'applicativo STARWEB è stato aggiornato ed integrato con la nuova modulistica ministeriale per la predisposizione della SCIA nel nuovo formato XML firmato digitalmente per l'acquisizione e trasmissione integrata dei moduli, dei dati e di eventuale altra documentazione secondo una forma standardizzata e per l'scrizione nell'apposita sezione del REA di persone fisiche non esercitanti attività d'impresa.
Per queste tipologie di pratiche è possibile utilizzare software di altri produttori che abbiano implementato le specifiche tecniche per questi servizi.
Informazioni dettagliate sulla modulistica e sugli adempimenti sono contenute nella “Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione” redatta dalle Camere di commercio della regione Emilia-Romagna disponibile negli allegati.
Disponibile, nella sezione allegati, specifica guida alla compilazione redatta da Infocamere.
Costi
  • Imposta di bollo e diritti di segreteria come da Tabelle Ministeriali vigenti e Guida operativa
  • Tasse di Concessione Governative di Euro 168,00.
Normativa

  • Codice Civile: art.1754 e seg.
  • Legge 3 febbraio 1989, n.39
  • Legge 5 marzo 2001, n.57
  • D.M. 21 febbraio 1990, n.300
  • D.M. 21 dicembre 1990, n.452
  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
  • Decreto MiSE del 26/10/2011
Contatti

Registro Imprese, Albo Artigiani e attività regolate
Call Center 059 208399
Fax 059 208354
 

francescopittaco

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ma chi ha superato l'esame e non vuole ancora esercitare è tenuto comunque ad iscriversi nei dormienti? Se non fosse tenuto per quanto tempo potrà non farlo senza perdere il diritto a farlo?
Grazie a chi potrà darmi un chiarimento
 

mosca

Membro Assiduo
ma un Ai (e quindi con regolare patentino) dipendente di una Agenzia Immobiliare .....in quale sezione del REA si iscrive ??
 

mosca

Membro Assiduo
Ma se è un dipendente a tempo indeterminato di una Agenzia ( e non c'è incompatibilità) perchè deve avere la sua assicurazione e la sua pec...lui riscuote uno stipendio fisso indipendetemente dalla produzione !!
Non è un autonomo !
 

mosca

Membro Assiduo
ripeto...dipendente con busta paga con contratto a tempo indeterminato di Agenzia Immobiliare e con patentino di Ai....in quale sezione si iscrive ??
 

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