Una recente Cassazione civile si è pronunciata su una presunta situazione di conflitto d'interessi dell'amministratore in relazione alla sua posizione di delegato dei condomini assenti.
Sulla premessa che il conflitto di interessi si configura quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, "curi un interesse proprio invece di quello del suo mandante", nella controversia in commento il giudice di legittimità rilevava che l'amministratore esprimeva il voto per i condomini assenti e "non palesava una sua volontà, bensì era portatore di volontà altrui".
Il conflitto d'interesse si configura se l'amministratore non esprime la volontà riferitagli dal condomino mandante, unico legittimato a contestarlo.
Nella controversia decisa dalla prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 1662 pubblicata il 22 gennaio 2019, si contestava a priori che l'amministratore condominiale non poteva utilizzare la delega ricevuta dai condomini assenti concorrendo conflitto d'interesse senza identificarne il contenuto concreto.
Rilevano i giudici di piazza Cavour che deve essere dedotto e comprovato dalla parte che l'amministratore ha espletato in assemblea,quale delegato, attività di convincimento di altri condomini presenti oppure ha espresso il voto in contrasto con la volontà del condomino delegante o in conflitto d'interesse con l'ente condominiale.
In entrambi i casi, precisa la Corte, "si realizza un mero vizio procedimentale nella formazione della volontà assembleare e lo stesso dà origine a mera annullabilità non attingendo i diritti dominicali del singolo condomino".
Sulla premessa che il conflitto di interessi si configura quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, "curi un interesse proprio invece di quello del suo mandante", nella controversia in commento il giudice di legittimità rilevava che l'amministratore esprimeva il voto per i condomini assenti e "non palesava una sua volontà, bensì era portatore di volontà altrui".
Il conflitto d'interesse si configura se l'amministratore non esprime la volontà riferitagli dal condomino mandante, unico legittimato a contestarlo.
Nella controversia decisa dalla prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 1662 pubblicata il 22 gennaio 2019, si contestava a priori che l'amministratore condominiale non poteva utilizzare la delega ricevuta dai condomini assenti concorrendo conflitto d'interesse senza identificarne il contenuto concreto.
Rilevano i giudici di piazza Cavour che deve essere dedotto e comprovato dalla parte che l'amministratore ha espletato in assemblea,quale delegato, attività di convincimento di altri condomini presenti oppure ha espresso il voto in contrasto con la volontà del condomino delegante o in conflitto d'interesse con l'ente condominiale.
In entrambi i casi, precisa la Corte, "si realizza un mero vizio procedimentale nella formazione della volontà assembleare e lo stesso dà origine a mera annullabilità non attingendo i diritti dominicali del singolo condomino".