Galeati

Nuovo Iscritto
Professionista
Capital gennaio 2011 pag. 82, l'Agente Immobiliare e collaboratore del sito Immobilio.it Antonio Caria asserisce che chi acquista in asta ha 120 giorni per presentare domanda al comune competente e può ottenere la sanatoria, pertanto l'immobile anche abusivo (e insanabile) diventa così magicamente regolare grazie alla "lavatrice giudiziaria". Non trovando riscontro nella giurisprudenza attuale, in quanto l'art 40 della Legge 47 del 28-02-1985 prevedeva la sanatoria ma solo se "le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della Legge" (1985).
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Gerardo Paterna

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Capital gennaio 2011 pag. 82, l'Agente Immobiliare e collaboratore del sito Immobilio.it Antonio Caria asserisce che chi acquista in asta ha 120 giorni per presentare domanda al comune competente e può ottenere la sanatoria, pertanto l'immobile anche abusivo (e insanabile) diventa così magicamente regolare grazie alla "lavatrice giudiziaria". Non trovando riscontro nella giurisprudenza attuale, in quanto l'art 40 della Legge 47 del 28-02-1985 prevedeva la sanatoria ma solo se "le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della Legge" (1985).
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Ciao Galeati,

sono sanabili gli abusi minori. La perizia (CTU) disposta dal tribunale prima della vendita indica se vi sono difformità, quali sono sanabili e con quali strumenti e quali no.

E' vero comunque che l'acquisto in asta immobiliare è agevolata sotto questo aspetto, a differenza di una compravendita a "mercato libero".

Saluti.
 

Efix

Membro Ordinario
Professionista
Mi occupo di acquisti in asta dal 2008. Premetto che cerco di evitare "problemi" e quindi acquisto solamente immobili in regola e che si possano rivendere senza ulteriori spese e perdite di tempo, evitando quindi quelli che presentano abusi, sia sanabile che non sanabili.
Nella documentazione consultabile presso il Tribunale di Modena, si può leggere quanto segue: "In ogni caso, l'aggiudicatario, ricorrendone le condizioni di legge, potrà avvalersi della sanatoria edilizia prevista dalle aggiornate disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia alla data della vendita entro 120 giorni dalla comunicazione del'atto di trasferimento".
Secondo me, la chiave è nelle parole "aggiornate disposizioni vigenti", per cui dovrebbero essere inclusi anche i vari condoni edilizi che si sono susseguiti nel corso degli anni. Tutto rimane, però, a discrezione degli uffici tecnici dei vari comuni.
Saluti.
 

francesco Gallo

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Cosa s'intende per "aggiornate disposizioni vigenti"? I condoni o li sfrutti quando ci sono oppure sono scaduti. Hai utilizzato mai questa dicitura? Se si puoi narrare l'evento? grazie
 

Efix

Membro Ordinario
Professionista
Io personalmente no, ma l'ha utilizzata un mio conoscente al quale ho fatto acquistare in asta un immobile per il quale esistevano degli "abusi non sanabili" riportati nella perizia del tribunale. Poiché la situazione dell'immobile viene considerata al momento del pignoramento e rimane "cristallizzata" per tutta la durata della procedura, è riuscito ad utilizzare il condono del 2004 per sanare l'abuso. Si trattava di un immobile che era stato pignorato quando ancora non erano scaduti i termini di quel condono e, anche se aggiudicato nel 2009, è riuscito a condonare ugualmente.

Saluti.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Si trattava di un immobile che era stato pignorato quando ancora non erano scaduti i termini di quel condono e, anche se aggiudicato nel 2009, è riuscito a condonare ugualmente.

Sono tutt'ora sanabili gli immobili abusivi acquistati all'asta a condizione che il credito sia vantato entro il 31 marzo 2003.
Nel concreto, considerando le lungaggini giudiziarie, sono interessati la totalità degli immobili messi all'asta.
 

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