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Utente Cancellato 72152

Ospite
Credo che se il regolamento di condominio è stato regolarmente registrato dal costruttore, e viene esplicitamente richiamato nel testo del rogito notarile di compravendita, per farne parte integrante ed essenziale, può derogare a qualsiasi legge.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Credo che se il regolamento di condominio è stato regolarmente registrato dal costruttore, e viene esplicitamente richiamato nel testo del rogito notarile di compravendita, per farne parte integrante ed essenziale, può derogare a qualsiasi legge.
Concordo con @possessore quasi su tutto. In realtà una clausola del regolamento di natura contrattuale non può derogare a qualsiasi legge ma solamente alle norme di tipo privatistico. Vi sono norme di interesse generale, cosiddette norme pubblicistiche, che sono appunto inderogabili.
Bisogna leggere bene cosa dice il regolamento del nostro forumista: sicuramente è valida la clausola che ripartisce il rifacimento del lastrico secondo l'art. 1123 c.c. primo comma e non secondo l'art. 1126. Diverso è il discorso del risarcimento del danno: se non espressamente citato nel regolamento contrattuale il costo del risarcimento va ripartito, come più volte affermato dalla Suprema Corte, 1/3 a carico dell'usuario esclusivo e 2/3 a carico dei condòmini coperti dal lastrico stesso.
 

DottorMax

Membro Attivo
Professionista
Il condominio è sempre responsabile per i danni subìti all’interno dei locali condominiali, i danni all'interno dell'appartamento del condomino dovuti a vetustà della copertura a mio parere non sono dovuti, in quanto lo stesso condomino doveva farsi parte diligente nel segnalare all'amministratore il deteriorarsi della copertura...
Appunto. Tutte le parti comuni del condominio vanno sempre manutenute con diligenza dall’Amministratore ed a spese di Tutti i Condomini in ragione dei millesimi oppure dei mq di proprietà.
 

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