DottorMax

Membro Attivo
Professionista
Se è un danno privato, ovviamente sì. Se è un danno privato il danneggiato sceglie il suo fornitore e poi chiede i danni (se gli va) tramite legale al danneggiante.
Il danneggiante ripara col suo fornitore di fiducia e i danni non li chiede a nessuno perché è stato lui col suo immobile a causarli ad altri.

Se è un danno condominiale, è tutto a cura dell'amministratore, compresa la scelta dei fornitori, che di solito sono una rosa di fornitori già scelti in passato, i cosiddetti "fornitori del condominio".

C'è una lista precotta di operai, elettricisti, imbianchini, a disposizione del condominio e che l'amministratore chiama in caso di necessità.

Anche perché se scegli tu il fornitore, poi sei tu a pagarlo, e per farti restituire i soldi dai cortesi condomini, faccio in tempo a morire di vecchiaia.
Tutto molto chiaro Grazie. Ma se però il problema è urgente (con le piogge che stanno facendo la macchia/infiltrazione si è ingrandita). Ed i Miei Imbianchini si son dovuti fermare perchè non possono pitturare su una macchia bagnata.... in questo caso come si fa?
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Ma se però il problema è urgente (con le piogge che stanno facendo la macchia/infiltrazione si è ingrandita). Ed i Miei Imbianchini si son dovuti fermare perchè non possono pitturare su una macchia bagnata.... in questo caso come si fa?
Si ricontata l'amministratore, che dovrebbe attivare l'assicurazione condominiale; dovrebbe uscire un perito per verificare e quantificare il danno.
Nel frattempo, i pittori devono aspettare; anche perché non avrebbe senso dare la pittura su un sottofondo umido; in ogni caso devono aspettare che asciughi perfettamente, o il lavoro sarebbe inutile.
 

DottorMax

Membro Attivo
Professionista
Gra
L'amministratore deve avere e deve far rispettare il regolamento di condominio, anche non contrattuale.
Se lo stabile è piccolo, il regolamento potrebbe anche non esistere.
Grazie. Il condominio
L'amministratore deve avere e deve far rispettare il regolamento di condominio, anche non contrattuale.
Se lo stabile è piccolo, il regolamento potrebbe anche non esistere.
Grazie. Lo stabile è grande. Ci sono circa 35 condomini.
 

DottorMax

Membro Attivo
Professionista
Mi meraviglio che tu non ce l'abbia.
Considerala importante come il rogito, se non di più: contiene disposizioni valide per tutti, e accettate implicitamente con il semplice acquisto dell'appartamento, senza poter eccepire alcunché.

Il regolamento di condominio contrattuale è un rogito notarile come tanti altri, quindi ha un numero di repertorio e un numero di raccolta: il tuo amico notaio ci "gioca" tutti i giorni con queste carte, per lui sarà uno scherzo rintracciarlo leggendo i vari atti di passaggio proprietà: in almeno uno di essi, presumibilmente il primo (da costruttore a privato, vendita), sarà indicato sia il numero di repertorio che il numero di raccolta del regolamento di condominio contrattuale depositato dal costruttore presso lo studio del notaio scelto affinché provvedesse alla registrazione e alla trascrizione dello stesso.
Grazie. In effetti io non ho nulla al momento perchè la casa è stata acquistata da pochissimo. Ne siamo entrati in possesso da pochi giorni...e non ho ancora conosciuto l'Amministratore. Credo che lo farò domani.
 

DottorMax

Membro Attivo
Professionista
Si ricontata l'amministratore, che dovrebbe attivare l'assicurazione condominiale; dovrebbe uscire un perito per verificare e quantificare il danno.
Nel frattempo, i pittori devono aspettare; anche perché non avrebbe senso dare la pittura su un sottofondo umido; in ogni caso devono aspettare che asciughi perfettamente, o il lavoro sarebbe inutile.
Certo. Ma l'Assicurazione è obbligatoria? Si, gli imbianchini attendono...ma io così ho danni, perchè tra 20 giorni circa dobbiamo affittare la casa...
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Perché se dalla scala poteva accedere 1 solo condo'mino il lastricato era imputabile in proprietà esclusiva a lui ????

Non ho detto questo. Se ne avesse avuto l'uso esclusivo, avrebbe pagato 1/3 della spesa, più la quota millesimale di proprietà dei restanti 2/3.

Il lastrico solare è accessibile solo da alcuni condomini:

se di uso esclusivo di un condominio, ricade nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1126 cod. civ.; la spesa si ripartisce in 3 parti uguali: 1/3 a carico di chi ha l’uso esclusivo del terrazzo e i 2/3 a carico dei condomini le cui proprietà sono coperte dal lastrico.


FONTE: https://www.anapi.net/2017/05/25/sp...ipartisce,proprietà sono coperte dal lastrico.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto