Questo se nn ricordo male viene dall'ordine degli architetti di Torino:
In base all'esperienza maturata in oltre 7 anni di attività della Commissione Contenzioso dell'Ordine si sono individuati taluni punti critici nel rapporto fra committenza e professionista architetto;
Una delle questioni più frequenti riguarda i compiti e le responsabilità del Direttore dei Lavori al quale spesso e volentieri - magari allo scopo venale di tagliare i compensi richiesti ritenuti eccessivi - viene imputata la responsabilità dei difetti veri o presunti riscontrati nelle opere realizzate.
Poiché nelle modeste opere - in specie di ristrutturazioni - eseguite per conto di privati da piccole imprese spesso scarsamente efficienti, succede facilmente che siano riscontrabili vizi, errori e ritardi si presentano sovente occasioni di controversia in cui finiscono per essere coinvolti anche i Direttori dei lavori.
E' parere dell'Ordine, sulla scorta di un'ampia giurisprudenza consolidata in proposito, che unico responsabile dell'esecuzione dei lavori sia l'impresario che ha assunto l'appalto e che il D.L.- il quale ha esclusivamente compiti di controllo- sia responsabile soltanto dell'accertamento, della contestazione all'impresa e della segnalazione al committente degli eventuali errori, difformità, difetti e ritardi che avesse da riscontrare nel corso dei lavori e di cui tenere conto in sede di collaudo finale.
E' evidente che il D.L. che riscontri la necessità di intervenire in corso d'opera per correggere errori, sanare vizi e difformità ed esigere l'esecuzione a regola d'arte deve provvedervi con appositi ordini o disposizioni di servizio scritte da notificare all'impresa e, per conoscenza, al committente anche all'evidente fine di evitare il proprio coinvolgimento per pretese responsabilità omissive.
Eventuali responsabilità al riguardo del D.L. devono essere idoneamente comprovate: cioè non è sufficiente la sussistenza di vizi di esecuzione per sostenere l'inadempienze da parte del D.L., ma deve essere dimostrato che questi non è tempestivamente intervenuto per contestarli, registrarli e , laddove possibile, emendarli.
Ciò detto occorre precisare che la Direzione dei Lavori non è una prestazione meramente nominale, ma comporta un effettivo e tempestivo controllo dell'andamento dei lavori e la puntuale e precisa denuncia degli inconvenienti che fossero riscontrati.
In tal senso è necessario che il professionista incaricato della D.L. provveda a cautelarsi ragionevolmente documentando per iscritto i propri interventi di contestazione all'impresa e di segnalazione al committente degli errori, difformità, difetti e ritardi accertati con un'attenta vigilanza sui lavori e ciò anche nel caso che sia opportuno tenerne conto solo in sede di collaudo finale per non guastare nel corso dei lavori i delicati rapporti fra impresario e committente.