cafelab

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L'hai scritto decisamente meglio tu,
mi verrebbe da pensare che se l'importo dei lavori non era tale da giustificare la nomina di un DL difficilmente l'incidenza degli extra sarà tale da valere la pena che si arrivi ad una causa legale, per cui i clienti che "ci marciano" vincono comunque...

Nel mondo dell'edilizia succede, purtroppo, frequentemente; lo stato italiano è uno dei maggiori debitori verso imprenditori e liberi professionisti...
 

ZUBENelgenubi

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ringrazio per le risposte preziose. Si parlando con i clienti in effetti il DL dei lavori era sempre presente e ha sempre aderito alle richieste confermando il corretto stato di avanzamento dei lavori. vi faccio sapere come andrà a finire!
 

ZUBENelgenubi

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dunque vi aggiorno sulla situazione in merito. In pratica è stato nominato il direttore dei lavori. Ora vorrei sapere da voi : se nel processo la parte convenuta (i proprietari dell'immobile) mi hanno chiesto a me ditta una domanda riconvenzionale di pari importo in caso di eventuale mia condanna dovrei io chiamare il direttore dei lavori quale eventuale responsabile in solido con me oppure è proprio il direttore dei lavori ad essere l'unico responsabile dei lavori e quindi la mia ditta è mancante di legittimazione passiva? Grazie.. chi mi risponde?
 

cafelab

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Fai confusione fra le varie figure.
Il direttore dei lavori è una cosa, il responsabile dei lavori è completamente un'altra.
 

ZUBENelgenubi

Membro Junior
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la figura presente in cantiere è sempre stato il direttore dei lavori.. è responsabile solidale dei vizi con l'appaltatore o solo unico responsabile? trovo giurisprudenza contrastante..
 

cafelab

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Non è responsabile per niente:
Il suo compito è verificare che non ci siano vizi, se manca, manca nel controllo non nell'aver realizzato il vizio di cui l'unico responsabile è sempre l'appaltatore.
Il Responsabile dei lavori è una figura a cui il committente delega tutti o alcuni dei suoi compiti, uno dei quali è scegliere e pagare le imprese.
(x es l'amministratore)
In cantiere non ci deve stare; se non è incaricato i suoi compiti ricadono sul committente.

L'unico responsabile dell'andamento dei lavori è l'appaltatore.
 

cafelab

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Questo se nn ricordo male viene dall'ordine degli architetti di Torino:



In base all'esperienza maturata in oltre 7 anni di attività della Commissione Contenzioso dell'Ordine si sono individuati taluni punti critici nel rapporto fra committenza e professionista architetto;

Una delle questioni più frequenti riguarda i compiti e le responsabilità del Direttore dei Lavori al quale spesso e volentieri - magari allo scopo venale di tagliare i compensi richiesti ritenuti eccessivi - viene imputata la responsabilità dei difetti veri o presunti riscontrati nelle opere realizzate.

Poiché nelle modeste opere - in specie di ristrutturazioni - eseguite per conto di privati da piccole imprese spesso scarsamente efficienti, succede facilmente che siano riscontrabili vizi, errori e ritardi si presentano sovente occasioni di controversia in cui finiscono per essere coinvolti anche i Direttori dei lavori.

E' parere dell'Ordine, sulla scorta di un'ampia giurisprudenza consolidata in proposito, che unico responsabile dell'esecuzione dei lavori sia l'impresario che ha assunto l'appalto e che il D.L.- il quale ha esclusivamente compiti di controllo- sia responsabile soltanto dell'accertamento, della contestazione all'impresa e della segnalazione al committente degli eventuali errori, difformità, difetti e ritardi che avesse da riscontrare nel corso dei lavori e di cui tenere conto in sede di collaudo finale.
E' evidente che il D.L. che riscontri la necessità di intervenire in corso d'opera per correggere errori, sanare vizi e difformità ed esigere l'esecuzione a regola d'arte deve provvedervi con appositi ordini o disposizioni di servizio scritte da notificare all'impresa e, per conoscenza, al committente anche all'evidente fine di evitare il proprio coinvolgimento per pretese responsabilità omissive.

Eventuali responsabilità al riguardo del D.L. devono essere idoneamente comprovate: cioè non è sufficiente la sussistenza di vizi di esecuzione per sostenere l'inadempienze da parte del D.L., ma deve essere dimostrato che questi non è tempestivamente intervenuto per contestarli, registrarli e , laddove possibile, emendarli.

Ciò detto occorre precisare che la Direzione dei Lavori non è una prestazione meramente nominale, ma comporta un effettivo e tempestivo controllo dell'andamento dei lavori e la puntuale e precisa denuncia degli inconvenienti che fossero riscontrati.
In tal senso è necessario che il professionista incaricato della D.L. provveda a cautelarsi ragionevolmente documentando per iscritto i propri interventi di contestazione all'impresa e di segnalazione al committente degli errori, difformità, difetti e ritardi accertati con un'attenta vigilanza sui lavori e ciò anche nel caso che sia opportuno tenerne conto solo in sede di collaudo finale per non guastare nel corso dei lavori i delicati rapporti fra impresario e committente.
 

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