Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131
del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« ------------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprieta' di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi-|
menti coattivi | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
--------------------------------------------------------------- »
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione
della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota
del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del
2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come
modificato dal presente decreto legislativo, che entrera'
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 (il testo vigente
dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro e' riportato nelle note all'articolo 2):
"Tariffa
Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Articolo 1 Tariffa
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la 9 per
rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di cento
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e 2 per
A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II -bis) cento
Note:
I) ( abrogata )
II) ( abrogata )
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2
per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di abitazione nel territorio del comune in cui e'
situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile
1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre
1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21
gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio
1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio
1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L.
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) , b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
II- ter). ( abrogata )
II- quater). ( abrogata )
II -quinquies) ( abrogata )
".