Swingo

Membro Attivo
Privato Cittadino
salve, amici una domanda, attualmente una villetta che e' accatastata come due unità immobiliari dovrà essere unificata dai nuovi proprietari come un' unica unità immobiliare, usufruendo dei benefici prima casa, l'unificazione dei mappali potrà essere fatta entro un anno dall'acquisto in modo da poter sfruttare i benefici della prima casa?
Grazie.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Per usufruire dei benefici prima casa, l'unificazione deve essere effettuata prima del rogito.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Io sapevo che si possono acquistare anche due unità immobiliari (facenti parte dello stesso stabile), impegnandosi all'unificazione entro un anno dall'acquisto.
si è vero
l'importante che dopo l'unificazione delle due unità attigue e a fronte di questa fusione l'immobile mantenga sempre le caratteristiche di unità immobiliare non di lusso
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
ovviamente il tutto deve essere specificato nell'atto d'acquisto
successivamente l'acquirente si deve preoccupare di tutte le pratiche amministrative per effettuare questa fusione compresi gli aggiornamenti delle schede catastali (nuova planimetria e nuovi identificativi - unico subalterno)
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
non c'è più alcun limite riguardo il lusso nella prima casa negli acquisti a registro, sono solo escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
non c'è più alcun limite riguardo il lusso nella prima casa negli acquisti a registro
questo mi rende felice anche se ammetto di non essere iformato su questa novità
io ero rimasto che potevano essere considerate di lusso abitazioni che avevano almeno quattro di una serie di requisiti
(non me li metto a cercare ma dico a naso)
piscina - numero di vani - abitazioni con corte esclusiva di una certa rilevanza etc .. diciamo che se questo non viene più considerato ammetto che per me è una novità che apprendo con piacere
(ero leggermente in ansia per una situazione che mi interessa)

anzi se hai dei riferimenti ti prego di postarmeli
diciamo che per quanto riguarda il 3D unificare le due unità contigue (due porzioni di bifamiliare) e che fuse mantengono sempre l'accatastamento A/7 e non di lusso, escludendo che dopo questa fusione possa essere considerata sia per consistenza che caratteristiche un A/8 Swingo non dovrebbe avere problemi.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
erano i vecchi parametri per le case di lusso(Dm 2 agosto 1969), e la legge era fumosa e soggetta a mille interpretazioni.

ora leggi l' articolo 10, Dlgs 23/2011 in vigore da gennaio 2014 tra l'altro. ;)

Art. 10

Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131
del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:


« ------------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprieta' di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi-|
menti coattivi | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
--------------------------------------------------------------- »

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione
della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota
del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del
2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2014.


Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come
modificato dal presente decreto legislativo, che entrera'
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 (il testo vigente
dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro e' riportato nelle note all'articolo 2):
"Tariffa
Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso



Articolo 1 Tariffa

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la 9 per
rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di cento
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e 2 per
A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II -bis) cento

Note:
I) ( abrogata )
II) ( abrogata )
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2
per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di abitazione nel territorio del comune in cui e'
situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile
1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre
1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21
gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio
1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio
1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L.
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) , b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
II- ter). ( abrogata )
II- quater). ( abrogata )
II -quinquies) ( abrogata )
".

Attenzione solo per il regime a imposta di registro, per gli acquisti ad IVA vale il vecchio principio.

Anche per gli accorpamenti dci sono novità che li agevolano... ;)
 
Ultima modifica:

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
ho provato a leggere ma non ho trovato nulla di inequivocabile che escluda pienamente la precedente interpretazione come possibile abitazione di lusso per l'amministrazione tributaria (accatastamenti a parte).
ma sicuramente è l'orario che non mi rende diciamo lucido
domani a mente fresca mi ci dedico ;)
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Uff, sempre la pappa pronta...la canna non vi basta mai. :D Ma il dubbio è intelligenza quindi apprezzo e ti do indicazioni più precise.

Allora tariffa parte prima, ok?

Nella parte dove si indicano le imposte per la prima casa, nel famoso comma 1 dove prima quindi c'era il riferimento all'imposta al "3% tranne che pre gli immobili che presentano almeno 4 delle caratteristiche indicate nel decreto ministeriale ecc... " al quale ti riferivi tu prima, viene messo:

Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | [l'imposta è il] 2 per cento

;)

Inequivocabilissimo è.

Nella nota II bis poi trovi il resto delle condizioni.

Inoltre è stato oggetto di diversi corsi anche in fiaip a quanto so, è una norma di un anno fa...

Siccome la rivoluzione sulla tariffa riguarda solo il registro, la conseguenza è che per quanto riguarda invece gli acquisti ad IVA, tale rivoluzione non ha effetto e ci si rifà al vecchio macchinoso e fallace sistema.

Aggiungo un po' di appunti (li tolgo perchè in fondo cosa regalo a fare a gente che sembra che vuoi convincerli di ****ate anche se gli dai i dati?) ;)
 
Ultima modifica:

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