L'art. 1067 del Codice civile prevede il divieto di aggravare la servitù quindi sel'atto costitutivo di questa prevedeva il solo passaggio per accedere alla proprietà, il fatto di apporre in tale servitu condutture comporta un aggravio di questa quindi non conforme a quanto stabilito dall'articolo sopra menzionato.
Ciao salves
Ciao salves