1)se la moglie non è la madre la questione non cambia......si tratta di una compravendita di una nuda proprietà forse fittizia........sta al figlio cercare di ottenere sentenza favorevole.....Se non la ottiene la vendita è valida e il bene da ereditare dal padre non esiste più, e in tal caso non c'è nessuna violazione della legittima, dato che il genitore non è obbligato a riservare la casa per l'eredità del figlio ma può venderla quando vuole, anche col sistema della nuda proprietà
2)se il/i conti del padre sono stati chiusi(ovviamente dal padre e dopo aver prelevato tutto), non è che si possono riaprire, e anche se ci si riuscisse non è che riaprendoli i soldi tornano sul conto!
il figlio invece può solo, se ritiene magari che c'è stata circonvenzione di incapace da parte della moglie nei confronti del marito non più sano di mente(è un esempio), intentare causa verso la moglie diventata vedova per cercare di ottenere la sua quota di legittima
p.s. delle vendite fittizie di solito si riesce ad ottenerne l'annullamento quando sono fatte sotto il valore di mercato e/o senza reale passaggio di denaro(a esempio quando l'assegno del rogito risulta mai incassato dal venditore).....nelle eredità ci possono essere altri motivi, tipo quelli di riuscire a dimostrare con testimonianze o prove documentali che il padre ha orchestrato il tutto allo scopo di diseredare il figlio