Articolo 1571 CC.
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Quindi il contratto di locazione prevede sempre due parti...
Prevede due o più parti ma non determina questo se debbano essere distinte o possano essere la stessa. Una parte è locatore, una parte è conduttore.
Leggevo alcune note relative a questo articolo ed in particolare
(cito 1):
"il locatore non può riprendere in affitto o in subaffitto la cosa da lui locata, perché una convenzione del genere non sarebbe altro che una risoluzione del contratto originario. Non varrebbe rilevare l'esistenza di una differenza tra il corrispettivo di questo e il corrispettivo convenuto nella pretesa rilocazione o sublocazione, perché nella differenza devesi riconoscere soltanto l'indennizzo per la risoluzione della locazione originaria."
Eppure non sono d'accordo:
Tizio loca 4+4 per € 500 a Caio
Caio sub-loca 12 mesi per € 600 a Tizio
Non vedo perché Caio debba esser spogliato del tempo residuo (3+4) di contratto.
(cito 2):
"La cosa che il locatore concede in godimento al conduttore non può appartenere a quest'ultimo perché nel diritto di proprietà è compreso quello di godimento" e si fa richiamo all'art. 832 del cc.
Tuttavia: se mi sono spogliato del possesso del bene in cambio di denaro (come nella locazione) o pago per riottenerlo temporaneamente (vedi esempio sopra) o per "sempre" (pago per rescindere il contratto) o attendo i termini del contratto (naturale scadenza o le varie altre possibilità) al fine di rientrare in possesso.
Quindi l'affermazione vale in questo caso
se le parti son distinte se si parla di locazione ma non può essere vera per la sub-locazione. (il motivo è logico e comprensibile: tu locatore non puoi darmi qualcosa che io già posseggo e che contemporaneamente tu non possiedi.)