Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=64948
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La legge pone particolari limiti anche per quanto attiene ai soggetti attivi del reato, configurando espressamente la punibilità di due categorie, quella del proprietario e dell’amministratore. Viene fatto riferimento da un lato, al più ampio e completo potere sulla cosa, mentre dall’altro, al mero potere di disposizione della cosa, inteso sia come potere di porre in essere atti negoziali sia in nome proprio che in nome altrui.
Ancora una volta dobbiamo interrogarci su quella che sia stata l’effettiva intenzione della norma, ovvero se accogliere una tesi restrittiva, che limita l’ambito di applicazione della disciplina unicamente ai soggetti indicati dalla legge, oppure se sostenere, come hanno fatto molti Autori, una tesi diametralmente opposta, tendente ad ampliare il novero dei soggetti attivi anche oltre le anguste limitazioni di cui sopra.
Per parte della dottrina, soggetto attivo può essere chiunque abbia il potere di locare l’immobile, ovvero l’usufruttuario, il comproprietario ed il mandatario, nonché il mediatore, nel caso in cui sia intervenuto per rendere possibile la conclusione del contratto, potendosi configurare, a carico di costui, una responsabilità a titolo di concorso.
Articolo completo: http://www.altalex.com/index.php?idnot=64948
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La legge pone particolari limiti anche per quanto attiene ai soggetti attivi del reato, configurando espressamente la punibilità di due categorie, quella del proprietario e dell’amministratore. Viene fatto riferimento da un lato, al più ampio e completo potere sulla cosa, mentre dall’altro, al mero potere di disposizione della cosa, inteso sia come potere di porre in essere atti negoziali sia in nome proprio che in nome altrui.
Ancora una volta dobbiamo interrogarci su quella che sia stata l’effettiva intenzione della norma, ovvero se accogliere una tesi restrittiva, che limita l’ambito di applicazione della disciplina unicamente ai soggetti indicati dalla legge, oppure se sostenere, come hanno fatto molti Autori, una tesi diametralmente opposta, tendente ad ampliare il novero dei soggetti attivi anche oltre le anguste limitazioni di cui sopra.
Per parte della dottrina, soggetto attivo può essere chiunque abbia il potere di locare l’immobile, ovvero l’usufruttuario, il comproprietario ed il mandatario, nonché il mediatore, nel caso in cui sia intervenuto per rendere possibile la conclusione del contratto, potendosi configurare, a carico di costui, una responsabilità a titolo di concorso.
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