La situazione si riconduce all'art. 1575 del codice civile (Obbligazioni principali del locatore) che indica che l'immobile deve:
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Nel contempo bisogna capire dove insiste l'immobile, perchè se il luogo ha una (periodica) carenza di acqua potabile allora il problema potrebbe addursi alla proprietà, perchè lo stesso articolo indica che il locatore è tenuto a far godere la cosa locata in condizioni di vivibilità.
Nella fattispecie si evince che l'immobile è stato locato da ben 5 anni e pertanto sino ad ora sembrerebbe non esserci stati problemi di riserva idrica.
Pertanto si può definire che alla luce della carenza occasionale (se mai verificato problemi prima) il disagio non è qualificabile al locatore, perchè dopo lungo periodo il problema non è stato reclamato.
Infine è da chiarire se la locazione è stata ceduta in condizioni di buon uso e se l'attività richiedeva una riserva idrica maggiore, rispetto a quella presente era da far presente all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque, visto che l'adeguamento alla tipologia di attività è a carico del conduttore, qualora avesse ritenuto che la riserva era insufficiente era da mettere in accordo nel contratto di locazione, oppure effettuare l'ampliamento a carico suo (previo autorizzazione della proprietà).
Pertanto, non ravvisando la problematica a carico del locatore, sarebbe opportuno consultare un legale di fiducia a conferma di quanto sopra e per una risposta corretta al conduttore. Spero esserle stato d'aiuto.