Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Nessun esposto alla polizia, semplicemente sfratto per morosità e per finita locazione.Molto interessante la risposta dell' avv. Polidoro Devo quindi sfrattarlo per vie legali per "finita locazione" e "morosità" visto che non vuole andare via e continuare ad utilizzare l'immobile senza pagare nulla ? Mi dice che ha perso il lavoro ed è nato da pochi giorni un figlio alla sua compagna albanese che vive con lui. Da aprile 2013 non c'è piu alcun contratto firmato : potrei avere delle grane per questo ? devo fare un'esposto in procura o alla polizia ? grazie
Il contratto è stato stipulato per soddisfare un'esigenza transitoria tua o del conduttore?
Grazie avvocato del suo prezioso consiglio.Nessun esposto alla polizia, semplicemente sfratto per morosità e per finita locazione.
Il conduttore, per le sue esigenze lavorative ( così sta scritto sul contratto )Scusa, ziomario, se insisto. Riformulo la domanda. Nel tuo contratto è il locatore che dichiara l’esigenza transitoria (ad esempio destinare l'immobile ad abitazione della figlia che si sposa in data X) o è il conduttore che ha l’esigenza di abitare l’unità immobiliare per tot mesi (ad esempio causa lavoro a tempo determinato)? Grazie.
Il conduttore, per le sue esigenze lavorative ( così sta scritto sul contratto )
Grazie delle risposte. Ho avviato tramite avvocato lo sfratto che spero si possa concludere al più presto, anche se mi è stato detto che potrebbero passare diversi mesi.Il motivo per cui ti domandavo se l’esigenza transitoria era riferita a te o al conduttore, risiede semplicemente nel fatto che se il contratto era stato stipulato per soddisfare un’esigenza temporanea del locatore, tu eri tenuto, per legge, a confermare l’esigenza stessa prima della scadenza del contratto, e qualora tu non avessi provveduto a farlo, il contratto sarebbe ancora in essere sia pure sotto forma di un contratto ordinario 4+4, ma, in questo caso, se l’esigenza indicata in contratto è riferita al conduttore, e non a te, il contratto è cessato, senza bisogno di disdetta alcuna, alla data pattuita all’origine (cfr. art. 1 “Durata” del modello ministeriale allegato al DM 30 dicembre 2002).
Posto che il contratto ha piena validità, se il conduttore era a conoscenza della categoria catastale e della destinazione d’uso dell’immobile locato, al momento in cui al contratto venne data attuazione, e, quindi, anche della inidoneità dell’immobile a realizzare il proprio interesse e ne abbia, comunque accertato il rischio relativo all’impossibilità di utilizzarlo per i suoi scopi, concretamente utilizzandolo, e continuando, al termine della locazione, ad occupare i locali, il documento contrattuale costituirà la base per poter agire per la riconsegna giudiziale dei locali stessi.
Gratis per sempre!