Se per penale intendi l'indennità di avviamento, la legge (art. 79, legge n°392/1978, tuttora in vigore per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione) colpisce di nullità la clausola del contratto che preveda una preventiva rinuncia alla richiesta dell'indennità di avviamento al termine del contratto, benché ne sussistano i presupposti: il semplice invio della disdetta del contratto è di per sè idoneo a dare fondamento al diritto del conduttore di ricevere dal locatore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Nulla è invece dovuto se il rapporto di locazione si conclude per morosità o inadempienza del conduttore.
In ogni caso, il mancato pagamento di alcune mensilità del canone e degli oneri condominiali non giustifica l'automatica risoluzione del rapporto, ma resta sottoposto al vaglio del giudice a cui spetta decidere dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio del contratto.
Per aggirare tale ostacolo, è possibile inserire nel contratto una particolare clausola, detta clausola risolutiva espressa, (art. 1456, comma 2, cod. civ.), in presenza della quale, nel caso di mancato puntuale pagamento del canone, il giudice non è più chiamato a valutare l'importanza dell'inadempimento, essendo per lui sufficiente accertare che detto inadempimento sia imputabile al debitore. Il che significa che, una volta manifestata da parte del locatore la sua volontà di ottenere il soddisfacimento della sua pretesa, alla morosità del conduttore consegue l'inevitabile risoluzione del contratto, a nulla rilevando l'eventuale tardivo pagamento.