L’art. 9 del DL n°83/2012 è intervenuto sul regime dell’IVA relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo e strumentale di cui all’art. 10, co. 1, n°8 del DPR n°633/1972.
La locazione di immobili strumentali per natura, in generale, è esente IVA, tuttavia, come puntualizzato dalla
circolare n°22/2013 dell’Agenzia delle Entrate a cui ti rimando (vedi in particolare i paragrafi 1.2 e 3.2), il regime di esenzione è sempre derogabile da parte di qualsiasi impresa, optando nel singolo contratto per l’imponibilità (indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità IVA applicato agli immobili strumentali locati, l’imposta di registro è sempre nella misura proporzionale dell’1% (TIPOLOGIA DI CONTRATTO = S2).
Per i contratti di locazioni di fabbricati strumentali per natura, in corso al 26/06/2012, la nuova disciplina introdotta dal DL n°83/2012 ha modificato il regime IVA limitamento ai contratti che, in base alla disciplina previgente, erano assoggettati ad un regime di imponibilità obbligatoria.
Si tratta in particolare di:
° locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA che svolgono in via esclusiva o prevalente attività con pro-rata non superiore al 25%;
° locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti passivi che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni, quindi, di privati.
In base al nuovo n°8 dell’art. 10, co. 1, DPR n°633/1972, in vigore dal 26/06/2012, anche tali locazioni sono ricondotte nella regola generale del regime naturale di esenzione da IVA e qualunque soggetto passivo IVA può optare, in qualità di locatore, per l’applicazione dell’IVA nel relativo contratto con effetto vincolante per tutta la durata del contratto.
Nel caso in cui il locatore abbia assoggettato ad IVA i canoni percepiti anche successivamente al 26/06/2012 ed abbia continuato ad applicare l’IVA, pur non avendo un effettivo interesse all’applicazione dell’imposta, costui può passare all’esenzione per la restante durata contrattuale, formalizzando l’applicazione del regime naturale di esenzione con un atto integrativo dell’originale contratto che le parti possono registrare facoltativamente, versando l’imposta di registro in misura fisa pari a euro 67.