Con l'art. 2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, in G.U. 20 giugno 2012, n. 142, è stato eliminato l'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato, all'Autorità di P.S., per tutti i contratti di locazione e comodato soggetti a registrazione in termine fisso. Le nuove disposizioni non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico. approvato con il medesimo decreto.