Umberto Granducato

Fondatore
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Agente Immobiliare

Con l'art. 2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, in G.U. 20 giugno 2012, n. 142, è stato eliminato l'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato, all'Autorità di P.S., per tutti i contratti di locazione e comodato soggetti a registrazione in termine fisso. Le nuove disposizioni non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico. approvato con il medesimo decreto.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
.. aggiungerei che cessa l'obbligo di comunicazione anche anche in caso di vendita, o come meglio si esprime il DL, in caso di trasferimento immobiliare.

A commento aggiungerei anche che c'è voluto un apposito DL con titolo "Disposizioni in materia di sicurezza", per convincere, oltre che alcuni riottosi italiani, anche alcuni organi di PS locali, che pretendevano questa comunicazione, nonostante fosse esattamente già stata abolita dall'art. 3 del DLgs 23/14marzo2011, (quello che introduceva pure la cedolare secca.)
Vedasi ripetuti interventi e discussioni su immobilio sul tema.

Di nuovo semmai questo decreto è servito per "aggiustare il tiro": ha infatti precisato che non è abolita la comunicazione riguardante la disciplina dell'immigrazione, e credo per questa ragione viene abrogato il comam del DLgs della cedolare secca che poteva indurre ad abolire la comunicazione , senza distinzioni.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
x le donazioni mi pare ci voglia comunque
Non ho ancora imparato bene a collegare i vari DL e le possibili interpretazioni, ma propenderei per credere che anche le donazioni sono incluse.

Il DL sicurezza 79/2012, all'art. 2 comma 1, indica che la registrazione del contratto di locazione assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 12 del DL 59/78

Al comma 2, aggiunge che anche per i contratti di trasferimento aventi oggetto immobili o diritti immobiliari di cui all'art. 5 commi 1, lettera d) e 4 del DL 70/2011, la AdE trasmette per via telematica al Min.Interno le informazioni rilevanti per la legge anti-terrorismo.
Ora questo punto d) è stato modificato sostituendo la parola compravendita con trasferimenti, credo proprio per estendere la portata a tutti i casi in cui avviene detto trasferimento di diritti
 

altit

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LOCAZIONE E COMODATO:
Cessa l'obbligo di comunicazione all'Autorità di P.S. in caso di contratti di locazione e comodato soggetti a registrazione in termine fisso


Con l'art. 2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, in G.U. 20 giugno 2012, n. 142, è stato eliminato l'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato, all'Autorità di P.S., per tutti i contratti di locazione e comodato soggetti a registrazione in termine fisso. Le nuove disposizioni non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico. approvato con il medesimo decreto.

Umberto scusa, cosa si intende per "soggetti a registrazione in termine fisso"?
Contratto di locazione abitativo classico (con e senza cedolare secca) è interessato da questo decreto?
Grazie.
 

Umberto Granducato

Fondatore
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Agente Immobiliare
Contratto di locazione abitativo classico (con e senza cedolare secca) è interessato da questo decreto?
si, non devi comunicare nulla.
A meno che non siano extracomunitari

Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione entro i seguenti giorni dalla data più vecchia tra quella dell'atto e quella dell'inizio del contratto:
- 30 per le locazioni
- 20 per altri atti formati in Italia
- 60 per altri atti formati all'estero.
Tali atti sono:
  • gli atti scritti indicati nella tariffa;
  • i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia;
  • operazioni societarie, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, ecc.
  • atti formatisi all'estero.
 

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