Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
La disciplina delle locazioni che hanno per oggetto immobili urbani varia a seconda che gli stessi siano adibiti ad uso abitativo (nel qual caso dovrà farsi riferimento soprattutto alla legge 9/12/1998, n°431, e succ. mod.) ovvero ad uso diverso da quello di abitazione (legge 27/7/1978, n°392, e succ. mod.). La disciplina delle locazioni a uso diverso dall’abitazione varia a sua volta a seconda della destinazione dell’immobile o meglio dell’attività che in concreto viene svolta nell’immobile locato (attività industriali, commerciali, artigianali, di lavoro autonomo; attività assistenziali, etc.; v. C. Cass., Sez.III, 5/12/1985, n°6101).

Si ha uso diverso da quello di abitazione quando l’immobile dato in locazione viene adibito: ad attività industriali, commerciali e artigianali; ad attività di interesse turistico; ad attività di lavoro autonomo; ad attività alberghiere (art.27 L.392/1978); ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche; a sedi di partiti e sindacati (art.42 L.392/78). Si ha uso diverso da quello di abitazione anche nel caso di contratti di locazione stipulati dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori (art.42 L.392/1978).
 

noelferra

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Agente Immobiliare
Dall'attivita' che vi si svolge non dal tipo di classamento catastale.
Comunque con un mio cliente abbiamo perso la causa per un agenzia di assicurazioni che esercitava in un appartamento A/2adducendo che non poteva farlo, non solo per il giudice era lecito , ma abbiamo dovuto riconoscerle anche l'avviamento commerciale alla scadenza contrattuale. MI auguro che tutti i miei clienti che ancora esercitano possano seguitare a farlo anche nonostante ,,,,che
Comunque e' hiusto che tu la pensi diversamente da me, sempre senza polemica. Il nstro interlocutore fara' bene ad informarsi legalmente prima di fare qualsiasi cosa.
Cordialmente
Noel
 

Antonello

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Agente Immobiliare
Noel, il fatto stesso che ci sia una netta distinzione sia nelle categorie catastali che nelle leggi che regolano i contratti di affitto per gli immobili ad uso abitativo e non, sta a significare che esiste una ragione urbanistica, tecnica ed anche fiscale.
Se non ci fosse stata differenza, ci sarebbe stata un'unica categoria per tutti gli immobili.
Ma così non è.
Come dice Umberto ne abbiamo già discusso, ma è piacevole parlarne ancora.
Il fatto che poi esistano studi professionali in immobili destinati a civile abitazione e viceversa, poco importa.
Non è legale e basta.
L'Agenzia delle Entrate, con il "modello D" sta cercando di mettere fine a questo andazzo ed alla fine si arriverà alla regolarità.
E' già successo con i classici C/2 e C/6 che venivano concessi in uso per attività commerciali.
Oggi sono una rarità.
Succederà, con il tempo, anche per questo tipo di imobili.
 

Limpida

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Agente Immobiliare
Però mi é capitato che una Associazione culturale ha preso in locazione un immobile uso abitazione per il suo Presidente, lui ci ha preso la residenza e il canone veniva pagato dall'Associazione. l'Associazione vi ha preso il solo domicilio.

Aggiunto dopo 21 minuti :

Ma voi agenti immobiliari lo sapete che possiamo svolgere la nostra attività anche da casa, come anche gli avvocati ecc.ecc.?
Se io risiedo nel mio immobile lo posso destinare parzialmente alla mia attività, così come é previsto dal codice civile all'art.1587 , si prevede l'uso promiscuo dell'immobile. Non sto parlando di escamotage o di voler fare i furbi, ma di ciò che é consentito dalla legge.Questo mi é stato detto dal Commercialista!
 

Antonello

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
una Associazione culturale ha preso in locazione un immobile uso abitazione per il suo Presidente, lui ci ha preso la residenza e il canone veniva pagato dall'Associazione.

Prassi normale, così come anche la domiciliazione della Associazione.
Se il Presidente ci abita è normale che lo sia in una civile abitazione.
Poteva anche essere il segretario.
Diverso è se il Presidente o il Segretario sottoscrivessero un contratto di abitazione e poi lo trasformassero in ufficio.

Se io risiedo nel mio immobile lo posso destinare parzialmente alla mia attività, così come é previsto dal codice civile all'art.1587 , si prevede l'uso promiscuo dell'immobile. Non sto parlando di escamotage o di voler fare i furbi, ma di ciò che é consentito dalla legge.

E' giusto quel che dice il tuo commercialista, ma la zona dedicata all'ufficio deve essere parziale e non la totalità dell'immobile.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Prassi normale, così come anche la domiciliazione della Associazione.
Se il Presidente ci abita è normale che lo sia in una civile abitazione.
Poteva anche essere il segretario.
Diverso è se il Presidente o il Segretario sottoscrivessero un contratto di abitazione e poi lo trasformassero in ufficio.



E' giusto quel che dice il tuo commercialista, ma la zona dedicata all'ufficio deve essere parziale e non la totalità dell'immobile.

:stretta_di_mano:
 

noelferra

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Agente Immobiliare
Copncordo limpida.
Per quanto concerne l'agenzia delle entrate sta mettendo i catastali ma non entra nel merito dell'uso per la categoria, ma soltanto sulla proprieta' in quanto con cio' scova gli evasori.
Per le classi catastali puoi dare un c/1 ad uso abitazione l'agenzia te lo registrera' senza problemi.
Comunque cio' che affermate dovrebbe essere come voi auspicate, ma purtroppo non e' cosi' nemmeno per i legislatori, la differenza e' solo ai fini della tassazione e costruzione urbanistica non ai fini dell'uso salvo il commerciale l'artigianale e gli uffici che hanno bisogno di autorizzazione comunale o della asl per esercitare.
Cordialmente
sempre sorridendo
Noel
 

Antonello

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Agente Immobiliare
Per quanto concerne l'agenzia delle entrate sta mettendo i catastali ma non entra nel merito dell'uso per la categoria, ma soltanto sulla proprieta' in quanto con cio' scova gli evasori.

Noel, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Catasto ed i Comuni, sta entrando, anzi è già entrata, nel merito dell'uso.
Esattamente dal 1° luglio 2010.
Dai una sbirciatina all'allegato.
 

Allegati

  • CATASTO - NOVITA INTRODOTTE A SEGUITO D.L. 78 del 2010 I.doc
    26,5 KB · Visite: 45
  • AFFITTI E TRASFERIMENTO IMMOBILI E LOCAZIONI - NOVITA'.doc
    58,5 KB · Visite: 52

noelferra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ti ringrazio Antonello , ma credimi e' un opinione di chi ha scritto quel testo, in quanto addirittura i dati catastali possono non essere scritti nel contratto ma solo sul modello di registrazione, e credimi se registri un uso studio in un a/2 lo registri tranquillamente.
Ripeto la manovra e' atta alla fiscalizzazione dei contratti non nel merito urbanistico.
Comunque e' meglio sempre seguire le norme per cui meglio un ufficio in un a/10 un negozio in c/1 etc. cosi' si vive piu' tranquilli. Anche se alla fine saremo tutti piu' tranquilli in quanto si fermera' tutto con le troppe regole gettate solo per far cassa da parte di PAPA? STATO.
Che con la non circolazioned egli assegni dei denari contanti la tracciablita' etc etc sta drammaticamente falcidiando l'economia e la movimentazione del mercato inteso come interscambio economico.
L'unica cosa che sono riusciti a fare e' cancellare il nostro ordine (unica abolizione in Italia)e stanno riuscenro a fermare tutto lo scorrimento di fluidi possibili.
Che Iddio ci assista.
Cordialmente
Noel
 

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